Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La
Legge di Bilancio 2018 ha prorogato di un anno il bonus per
l’acquisto di strumenti musicali, consistente in un contributo pari
al 65% del prezzo di vendita per un massimo di 2.500 euro (l’importo
della spesa massima agevolabile è di 3.846,15 euro).
L’incentivo viene erogato
come sconto sul prezzo di vendita praticato dai rivenditori o
produttori che,
a loro volta, hanno diritto ad un credito d’imposta di pari importo,
da usare in compensazione con il modello F24.
Il contributo spetta
a favore degli studenti dei conservatori e dei licei-istituti di
musica pareggiati, in regola con il versamento delle tasse, che
acquistano uno strumento musicale nuovo. Bonus verde: la Legge di
Bilancio 2018 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale che
riguarda gli interventi relativi alla sistemazione a verde di aree
scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di
pozzi, oltre alla realizzazione di coperture a verde e di giardini
pensili. La detrazione Irpef, pari al 36% delle spese sostenute fino
ad un tetto massimo di 5mila euro, è limitata al solo periodo
d’imposta 2018. L’agevolazione fiscale deve essere distribuita in
dieci quote annuali di pari ammontare, con un importo massimo di
1.800 euro, 36% di 5mila euro, vale a dire 180 euro all’anno per
dieci anni. Se l’unità immobiliare, su cui sono stati realizzati gli
interventi viene ceduta, il bonus si trasferisce per la restante
parte residua all’acquirente salvo diverso accordo tra le parti da
inserire nel rogito notarile. In caso di decesso dell’avente
diritto, la detrazione spetta unicamente all’erede che conserva la
detenzione dell’immobile. Per il Fisco le spese sostenute per
la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti non
possono essere ammesse in detrazione, ma soltanto le spese
riguardanti interventi di tipo straordinario. E’ inoltre agevolabile
l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo
delle opere necessarie alla sua realizzazione con acquisto di piante
o altro materiale, ma non quello relativo a lavori in economia.
Ecobonus: con sentenza 5287/2017 la Commissione Tributaria
Provinciale di Milano, sezione II, ha affermato che il mancato invio
della copia dell’attestato di certificazione energetica o copia
dell’attestato di qualificazione energetica alle Entrate e all’Enea
non compromette l’agevolazione ai fini della detrazione per le spese
di riqualificazione energetica. La Commissione ha altresì
specificato che la decadenza del bonus fiscale deve essere
espressamente prevista dalla legge e che l’invio della
documentazione all’Enea è una semplice comunicazione formale. Di
conseguenza, conclude la sentenza, non può esserci alcuna decadenza,
semmai l’irrogazione di una sanzione in misura fissa, come peraltro
disposto dalle norme tributarie, per omesso invio di comunicazione.<<<<< |