Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 31 dicembre 2017

 

Particolari esenzioni per l’Imu
 

Forse non tutti i contribuenti sono a conoscenza che oltre all’esenzione sull’abitazione principale, ad eccezione delle case di lusso, le norme sull’Imu prevedono una molteplicità di agevolazioni sulle quali i Comuni non hanno potere di regolamentazione. Sono esenti dall’imposta le unità immobiliari destinate alla vendita, appartenenti alle imprese costruttrici, purché non concesse in locazione. Non è richiesto che l’impresa abbia per oggetto esclusivo o principale la costruzioni di immobili, è sufficiente che il bene oltre a risultare tra le rimanenze sia stato realizzato dalla stessa impresa, anche in appalto. Condizione vincolante è che l’impresa ha l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di prima applicazione dell’esenzione, escludendo la possibilità di impiego del ravvedimento operoso per eventuali ritardi. In caso di unità immobiliare d’interesse storico-artistico è invece prevista la riduzione al 50% dell’imponibile, anche se trattasi di abitazione principale di lusso. L’identica riduzione spetta per gli immobili inagibili o inabitabili. A tal uopo, necessita che lo stato di inagibilità venga comunicato all’ente municipale attraverso la trasmissione di una perizia redatta da un tecnico di fiducia dell’interessato. Per verificare se ricorrono le condizioni di inagibilità o inabitabilità, necessita riscontrare se il Comune ha adottato un apposito regolamento al riguardo. Normalmente si tratta di casi in cui, per effetto di fatiscenza sopravvenuta, il bene è divenuto non più atto all’uso. I fabbricati collabenti, privi di attribuzione di rendita, sono invece le unità immobiliari iscritte in catasto in categoria F2. Non sono soggetti ad Imu per totale mancanza di base imponibile e quindi non in grado di produrre reddito. La Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile assoggettare a imposizione l’area di sedime dei fabbricati collabenti, considerandola come superficie edificabile. Questo perché sino a quando persiste l’unità collabente, il suolo di riferimento deve considerarsi come già edificato. Il Comune può tuttavia contestare l’accatastamento in F2, qualora ritenga insussistenti le condizioni di fatto. Non ultimo, tra le esenzioni Imu, vi è quella che riguarda gli enti non commerciali cioè particolari immobili destinati alle seguenti attività: previdenziali, sanitarie, assistenziali, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di culto collegate alla religione cattolica. L’immobile deve essere posseduto e utilizzato direttamente dall’ente non commerciale. Non solo, l’attività deve essere svolta con modalità non commerciale nel rispetto delle indicazioni contenute nelle istruzioni per la compilazione del modello Imu-Enti non Commerciali (Enc). Sono inoltre esenti tutti i fabbricati classificati nella categoria catastale E.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - gennaio 2018