Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 05 marzo 2017

Cedolare secca e canone Tv
 

Il regime della cedolare secca al 10% viene esteso anche per i contratti di affitto agevolati, per gli studenti universitari e per le locazioni transitorie. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate in occasione del convegno annuale “Telefisco 2017” del 2 febbraio scorso. In particolare, l’aliquota ridotta al 10% si applica ai contratti di locazione a canone concordato stipulati in quei Comuni in cui vi è carenza di disponibilità abitativa, in quelli confinanti con gli stessi, nei capoluogo di provincia e in tutti gli enti municipali ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe. Le locazioni transitorie riguardano i contratti di durata compresa tra uno e diciotto mesi dovuti ad esigenze particolari quali studio o lavoro in cui il locatore, nel determinare il canone, deve rispettare le condizioni stabilite dagli accordi locali. La cedolare secca è un regime di tassazione relativo alla locazione di immobili a destinazione abitativa iscritti al catasto con le categorie da A/1 ad A/11 con la sola esclusione della A/10, ovvero uffici e studi privati. E’ un’imposta unica che sostituisce l’Irpef che il contribuente avrebbe dovuto pagare sui redditi derivanti dalla locazione percepita. In pratica, più il reddito è elevato più aumenta il vantaggio fiscale della cedolare secca rispetto alla tassazione progressiva dell’Irpef. Può essere usufruita soltanto dalle persone fisiche private, restandone pertanto esclusi professionisti, società, imprese ed altri enti. Il proprietario per avvalersene deve comunicare all’affittuario, a mezzo lettera raccomandata, la rinuncia all’aggiornamento del canone, incluso l’adeguamento Istat, anche se riportato nel contratto di locazione. L’opzione ha validità per l’intera durata del contratto, salvo la possibilità del locatore di revocarla.


Comunicazione canone Tv


Cambia il modello di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento Rai per uso privato. Il modulo deve essere utilizzato quando si dichiara che il canone di abbonamento Tv non deve essere addebitato in alcune delle utenze elettriche intestate al dichiarante, considerato che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica, nel quadro B del modulo, il codice fiscale. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dà la possibilità di inserire nel modello, in un apposito spazio, la data di decorrenza della cessazione del pagamento del canone, mentre in precedenza la dichiarazione sostituiva aveva effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione. L’approvazione, insieme ad istruzioni e specifiche tecniche, è avvenuta con provvedimento del 24 febbraio 2017, che modifica il precedente del 24 marzo 2016.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - marzo 2017