Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 19 febbraio 2017

Cedolare secca: una chance per i distratti

La cedolare secca, partita in sordina nel 2011, ha prodotto nel corso degli anni un interesse sempre più crescente tra i proprietari di appartamenti destinati alla locazione. Definita anche “flat tax”, tassa piatta, poiché ha un’aliquota unica per tutti i contribuenti a prescindere dal reddito. In pratica, più il reddito è elevato più aumenta il vantaggio fiscale della cedolare secca rispetto alla tassazione progressiva dell’Irpef. Molti locatori commettono però una serie di errori per la scelta tra tassazione ordinaria Irpef e tassazione piatta. Chi continua a versare imposte maggiori quando invece potrebbe risparmiare con la cedolare secca, chi sceglie la cedolare secca quando dovrebbe optare per la tassazione Irpef e chi addirittura si dimentica di inviare la raccomandata all’inquilino. E che dire poi dei numerosi locatori che, pur di non rivolgersi al commercialista, vanno incontro a sanzioni per ulteriori omissioni. Uno degli errori più ricorrenti commessi dai proprietari, sostenitori del “fai da te”, è il non comunicare all’Agenzia delle Entrate la proroga del contratto di locazione al termine della scadenza, dando così luogo al mancato rinnovo per la cedolare secca. Un’inadempienza che comporta conseguenze spiacevoli! Il locatore convinto di utilizzare ancora il regime agevolato, si vede invece recapitare un avviso dall’Agenzia delle Entrate che gli contesta oltre al mancato versamento dell’imposta di registro sulla proroga, tributo che rappresenta il sostituto della “flat tax”, anche il non dovuto pagamento della cedolare secca a favore dell’Irpef e delle sue addizionali, con importi decisamente più elevati rispetto al 21% per i contratti liberi o al 10% per i canoni concordati fino 31 dicembre 2017, poi 15% a regime della cedolare stessa. Proprio per ovviare a questa omissione, il decreto legge 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017 ha previsto che in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione, modello RLI, per la quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, non ci sia la revoca. La nuova disposizione trova applicazione anche in relazione alla comunicazione della proroga che andava presentata prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del citato decreto legge. Il locatore dovrà tuttavia pagare una sanzione per l’inadempienza pari a 50 euro se presenta il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili) con un ritardo che non va oltre i trenta giorni e 100 euro per un ritardo superiore. Il modello RLI che ha sostituito la precedente modulistica (modello 69, modello Siria, modello Iris e modello RR) si utilizza per richiedere all’Agenzia delle Entrate la registrazione del contratto di locazione per un qualsiasi immobile oltre agli adempimenti successivi quali cessioni, proroghe, risoluzioni e cedolare secca. Pubblicato sul sito dell’Agenzia in formato pdf è compatibile, una volta scaricato e stampato.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - febbraio 2017