Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 03 dicembre 2017
 

Imu e Tasi: i Comuni battono cassa
 

Il Fisco non concede un attimo di tregua! Neanche il tempo di archiviare il versamento degli acconti d’imposta novembrini che un altro appuntamento è già in agenda. Entro lunedì 18 dicembre, giorno 16 termine ordinario di scadenza cade di sabato, bisognerà versare il saldo Imu e Tasi 2017. Anche quest’anno il computo è semplice poiché l’importo è uguale a quello dell’acconto, considerato che la disciplina è rimasta immutata e, pertanto, non è più possibile per gli enti municipali aumentare le aliquote. Unica eccezione le modifiche intervenute sulle unità immobiliari quali un acquisto nel corso dell’anno o la locazione di una casa precedentemente adibita ad abitazione principale. L’Imu e la Tasi non sono dovute sull’abitazione principale, l’unità immobiliare nella quale il contribuente e il suo nucleo familiare abitualmente dimorano e riedono anagraficamente, oltre alle relative pertinenze quali autorimessa, locale di deposito e soffitta nei limiti di una per ciascuna categoria catastale, rispettivamente C/2, C/6 e C/7. Una definizione decisamente più restrittiva rispetto all’Ici, considerato che i requisiti di dimora e residenza anagrafica devono necessariamente coesistere. Vanno, al contrario, pagate per le abitazioni principali di maggior pregio cioè case signorili, ville e castelli rispettivamente contraddistinte in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Deve inoltre trattarsi di una sola unità immobiliare, quindi in caso di due appartamenti distintamente accatastati ed adibiti ad abitazione principale, soltanto uno potrà essere esente, salvo in caso di fusione catastale delle due unità abitative. L’imposta si versa per immobili commerciali ed industriali, negozi, uffici, capannoni e per tutte le unità immobiliari tenute a disposizione come seconde case, e per quelle concesse in locazione o sfitte. L’obbligo di versare le imposte è dovuto anche per i comproprietari che devono effettuare il pagamento sulla base delle quote di possesso, anche se diversi comuni consentono di effettuare il pagamento cumulativo da parte di uno di essi. Un caso spesso ricorrente di comproprietà si manifesta nel condominio degli edifici. Mentre l’appartamento è di esclusiva proprietà di uno o più soggetti, le parti destinate all’uso comune quali il cortile, l’ascensore, la tettoia, le scale eccetera sono invece in comproprietà di tutti i condomini, sulla base di quote proporzionali espresse in millesimi. Per le parti in comune gli adempimenti di Imu e Tasi sono di competenza esclusiva dell’amministratore di condominio che ha l’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta per conto di tutti i condomini. Non solo, l’amministratore può anche effettuare il pagamento, a nome del condominio, per ragioni di semplificazione degli adempimenti spettanti ai singoli soggetti interessati.<<<<< 

 

 

 

 

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piazzascala.it - dicembre 2017