Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 26 novembre 2017
 

Appuntamento con l’acconto Irpef
 

Come ogni anno ritorna, con la consueta ineffabile puntualità, l’appuntamento con l’acconto novembrino. Il contribuente, ancora una volta, deve mettere mano al portafogli, e versare la seconda o unica rata Irpef entro il 30 novembre. Chi ha compilato il modello 730 non deve effettuare alcun calcolo. L’imposta infatti è trattenuta, se dovuta, da chi presta l’assistenza fiscale direttamente dalla busta paga o dal rateo di pensione del corrente mese. Per i dipendenti che in primavera avevano impiegato il 730, ma hanno cambiato lavoro nel corso di quest’anno, l’acconto Irpef va pagato personalmente, se non hanno richiesto al nuovo datore di lavoro di trattenerlo. Oltre all’Irpef vanno versati anche l’acconto Irap per chi ha un’attività in proprio, Ivafe per gli investimenti all’estero, Ivie per gli immobili oltre frontiera e la cedolare secca sulle locazioni degli appartamenti. Le regole di calcolo sono rimaste identiche a quelle dello scorso anno. Pertanto, l’acconto Irpef è da versare se al rigo RN34 “Differenza” del modello Redditi 2017 vi è un importo pari o superiore a 52 euro. In particolare, se l’importo è compreso tra 52 e 257 euro bisogna calcolare il 100% di quanto riportato ed effettuare il versamento con l’impiego del modello F24, inserendo 4034 come codice tributo. Se, invece, l’importo del rigo RN34 è superiore a 258 euro, considerato che il primo acconto del 40% andava versato entro il 30 giugno o 20 luglio se si usufruiva della proroga, è sufficiente calcolare il 100% di rigo RN34 e sottrarre quanto già versato. La differenza corrisponde alla somma da pagare entro giovedì 30 novembre. Chi ha slittato i versamenti estivi al 31 luglio o al 21 agosto per i beneficiari della proroga, non si dimentichi che la cifra versata comprendeva anche la maggiorazione dello 0,4%. Sulla delega di pagamento F24 questa somma non andava evidenziata a parte pertanto, per determinare l’esatto versamento, è necessario togliere la maggiorazione dall’importo dalla prima rata. E’ invece esonerato dal versamento dell’acconto chi da quest’anno ha iniziato una nuova attività, considerato che le imposte sui redditi del 2017 si pagheranno con la prossima dichiarazione; i dipendenti e i pensionati che nel 2016 avevano soltanto redditi da dipendenti o assimilati e che nel 2017 hanno percepito altri redditi quali, ad esempio, acquisto di un immobile, dividendi eccetera verseranno l’imposta dovuta nel 2018; gli eredi della persona deceduta, ovviamente per i soli redditi del defunto. Per quanto riguarda il versamento, i titolari di partita Iva lo devono effettuare con l’utilizzo della delega di pagamento F24 e con sole modalità telematiche. I contribuenti non possessori di partita Iva possono, invece, impiegare il modello F24 cartaceo, da presentare presso un qualsiasi istituto di credito o ufficio postale.<<<<< 

 

 

 

 

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piazzascala.it - novembre 2017