Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 22 ottobre 2017
 

Al notaio un conto corrente dedicato

Compravendite immobiliari più sicure con il conto corrente dedicato. E’ questo lo slogan che potrebbe essere attribuito alle norme contenute nella “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” la n. 124 del 4 agosto 2017, articolo 1, commi 63 e seguenti. La recente normativa ha introdotto, tra le molteplici novità, anche l’obbligo per il notaio di aprire un conto corrente dedicato sul quale far confluire il denaro versato dai propri clienti a titolo di imposte per gli atti soggetti a pubblicità commerciale o immobiliare con un deposito obbligatorio, e il denaro dovuto dal compratore al venditore, deposito facoltativo, come prezzo della compravendita immobiliare. Come noto, la stipulazione di un atto notarile, richiede il versamento di imposte da versare al Fisco. Il cliente, in occasione del rogito, di prassi versa al professionista un importo comprendente spese, compensi ed imposte. Il notaio provvede al versamento di quest’ultime, trattenendo l’onorario di sua spettanza. Adesso, nel rispetto della nuova normativa, per tutti quegli atti che sono soggetti a pubblicità commerciale o immobiliare cioè annotazioni sul registro delle imprese e sui registri immobiliari, il notaio dovrà obbligatoriamente disgiungere il denaro versato dal cliente per il pagamento delle imposte depositandolo sul conto dedicato, da quello dovuto per lo svolgimento della propria attività professionale. Nella compravendita immobiliare l’acquirente invece di pagare il dovuto al venditore, lo può versare sul conto corrente dedicato del notaio in attesa della trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari, cioè nel definitivo passaggio di proprietà. Questa procedura non è però obbligatoria, nel senso che l’acquirente di un immobile può, a sua discrezione, versare al notaio quanto dovuto per la compravendita e questi tratterà il denaro fino a quando non verranno espletate tutte le formalità necessarie a garantire al compratore il suo acquisto. In altri termini, fino a quando non verrà eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si ha la certezza che l’acquisto si è perfezionato senza subire gravami quali ipoteche giudiziali, pignoramenti, sequestri eccetera. Le giacenze del conto corrente dedicato sono impignorabili dai creditori personali del notaio, non fanno parte della successione del professionista che muoia e non entrano nel regime di comunione dei beni in cui il notaio si trova. Gli interessi derivanti dalle somme depositate su questo conto non vengono inoltre riscosse dal professionista, ma confluiscono in un fondo istituito dallo Stato allo scopo di finanziare piccole e medie imprese. Non tutti i versamenti effettuati al notaio nello svolgimento della sua attività devono essere depositati sul conto dedicato. Rimangono pertanto estranei i compensi percepiti dal notaio quali, ad esempio, la consulenza professionale.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - ottobre 2017