Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 22 ottobre 2017
 

Le regole del comodato gratuito
 

Il comodato è un contratto con il quale una parte, comodante, consegna gratuitamente ad un’altra, comodatario, un immobile di sua proprietà con l’obbligo di restituirlo alla fine del periodo contrattuale. Il contratto d’uso gratuito di un appartamento, box auto o di un locale commerciale deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello 69, corredato dalle copie fotostatiche delle carte d’identità di entrambi i contraenti e versando l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro, con l’accortezza di inserire nella delega di pagamento F23 il codice tributo 109T. La registrazione deve avvenire entro 20 giorni dalla data della stipula dell’atto, consegnando due copie del contratto con firma originale in bollo da 16 euro ciascuna. Una verrà trattenuta dall’Agenzia delle Entrate, l’altra verrà consegnata al proprietario. Al comodatario sarà invece rilasciata una semplice copia senza imposta di bollo. Per ogni 100 pagine di contratto da registrare, va acquistata una marca da bollo da 16 euro che non deve portare una data successiva a quella di stipula del contratto. Se il contratto di comodato è a tempo determinato può essere rinnovato pagando, ad ogni rinnovo, l’imposta di registro di 200 euro. Diversamente, se il contratto è a tempo indeterminato, l’imposta di registro va versata una sola volta. Con la legge di Stabilità 2016 l’agevolazione ai fini Imu non avviene più con un’apposita delibera comunale ma soltanto dalla legge, sempreché ne sussistano i requisiti. Al fine di ottenere il beneficio fiscale, riduzione del 50% della base imponibile e non più l’assimilazione all’abitazione principale per l’Imu, il comodante deve soddisfare le seguenti condizioni: registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, figli e genitori, che utilizzano l’appartamento come abitazione principale che non deve essere di lusso cioè classificato nelle categorie catastali A/1 abitazione di tipo signorile, A/8 abitazione in ville e A/9 castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici; possedere un altro solo appartamento dove vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. Nel caso di abitazioni in comproprietà dei coniugi di cui uno solo rispetta le condizioni imposte dalla stringente normativa, il beneficio spetta solo a metà. L’agevolazione si estende anche alle pertinenze ma, non essendoci l’assimilazione, sono esclusi i limiti indicati dal Fisco riguardanti le pertinenze dell’abitazione principale fino ad un massimo di tre, una per ciascuna categoria catastale: C2 magazzino e locale di deposito, C6 autorimessa e C7 soffitta. La riduzione al 50% della base imponibile riguarderà pertanto tutte le pertinenze inserite nel contratto di comodato anche se, ad esempio, trattasi di due autorimesse e di due magazzini.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - ottobre 2017