Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 10 settembre 2017
 

Spese mediche: agevolazioni per i disabili

I contribuenti con disabilità possono portare in deduzione dal reddito complessivo le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Ai fini del beneficio fiscale sono considerate con disabilità le persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/92, e coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra. Per i diversamente abili, la grave e permanente invalidità o menomazione non necessita della condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della citata legge, ma è sufficiente quella riportata al primo comma dello stesso articolo. Per gli invalidi civili necessita invece accertare la grave e permanente invalidità o menomazione che, se non indicata nella certificazione, può essere dichiarata nei casi in cui sia stata certificata l’invalidità totale o riconosciuta l’indennità di accompagnamento. Le spese ammesse in deduzione che vanno cioè a diminuire il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda, sono le spese mediche generiche, medicinali, prestazioni rese da un medico generico eccetera. Rientrano nel novero anche le spese di assistenza specifica quali l’assistenza infermieristica e riabilitativa resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica; le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale; le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona. In caso di ricovero di un disabile presso un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo le spese mediche e di assistenza specifica. A tal riguardo, le spese devono essere riportate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza. Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono deducibili dal reddito complessivo, pure se sostenute dai familiari dei disabili anche se non risultano fiscalmente a carico. Sono invece detraibili (si calcola cioè una detrazione dall’imposta lorda applicando l’aliquota fissa del 19% sull’importo che eccede la franchigia di 129,11 euro) le spese sanitarie specialistiche quali le analisi, le spese per l’acquisto dei dispositivi medici, le prestazioni chirurgiche e specialistiche oltre alle prestazioni svolte da un pedagogista. Nessun beneficio fiscale per l’iscrizione in palestra, anche se accompagnata da prescrizione medica. <<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - settembre 2017