Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 20 agosto 2017
 

Particolari spese sanitarie in detrazione
 

Le spese sostenute per i familiari portatori di handicap in riferimento alla frequenza di corsi di ippoterapia e musicoterapia finalizzati alla riabilitazione, se effettuati in centri specializzati e corredate da specifica prescrizione medica, possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo. Per poter disporre della deduzione è necessaria la prescrizione del medico e la fattura del centro specializzato presso cui è eseguita l’ippoterapia o la musicoterapia, dalla quale risulti che le prestazioni sono direttamente effettuate da personale medico o sanitario specializzato, ovvero sotto la loro responsabilità e direzione tecnica. Risultano ammesse in detrazione anche le spese dei dispositivi medici quali siringhe, garze, cerotti, ginocchiere, cavigliere eccetera pure se acquistate in erboristeria a condizione che venga riportata la dicitura CE. Non rientrando la macchina a ultrasuoni nell’elenco dei dispositivi medici di uso più frequente, il Fisco ne consente tuttavia la detrazione, del 19%, se dallo scontrino o dalla fattura risulti il codice fiscale del destinatario o di chi sostiene la spesa, la descrizione del prodotto e che il contribuente sia in grado di comprovare che il dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. Chi vende il dispositivo medico può tuttavia integrare le indicazioni riportate sullo scontrino fiscale o fattura con la dicitura prodotto con marcatura CE, oltre all’indicazione del numero della direttiva di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 20/E del 2011. In tal caso, il contribuente in possesso di questa particolare ricevuta di spesa, non deve conservare la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del prodotto acquistato. Detrazione consentita anche per le spese sostenute, senza una specifica prescrizione medica, per prestazioni sanitarie rese da operatori rientranti nelle professioni sanitarie riabilitative quali fisioterapista, logopedista, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale ed educatore professionale a condizione che nella ricevuta rilasciata dall’operatore sia descritta la prestazione e specificata la figura professionale. Diversamente, la spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere considerata spesa sanitaria, quindi non detraibile, anche se accompagnata da un certificato rilasciato da uno specialista che prescriva una particolare attività motoria. Per il Fisco l’attività, pur se svolta a scopo prettamente terapeutico o di prevenzione, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può pertanto essere riconducibile ad un trattamento sanitario qualificato. <<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it -agosto 2017