Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 06 agosto 2017
 

Fisco, tregua per le ferie
 

Anche quest’anno si rinnova la tregua di Ferragosto. Il Fisco concede un po’ di respiro ai contribuenti alle prese con i versamenti delle imposte. Vanno pertanto in “ferie” i pagamenti da eseguire con il modello F24. I versamenti in scadenza dal primo al 20 di questo mese possono essere quindi effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro lunedì 21 agosto 2017. Il differimento estivo, una sorta di tax day, si rivolge ai pagamenti da eseguire attraverso l’impiego della delega di versamento F24 su carta, o da inviare telematicamente, riguardanti imposte, contributi dovuti all’Inps ed altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali. Molto ampia la platea dei contribuenti chiamati ad assolvere agli adempimenti tributari. Ecco una breve guida dei principali versamenti slittati al 21 agosto. Irpef: vanno versate le ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti o rappresentanti di commercio. Scade, inoltre, anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a luglio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. Redditi 2017: ultimo giorno per versare la rata dovuta dai titolari di partita Iva che hanno scelto di pagare a rate il saldo delle imposte e dei contributi 2016 e la prima rata di acconto per il 2017. Iva mensile e trimestrale: scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva relativa al secondo trimestre 2017, per i contribuenti che hanno optato per i versamenti trimestrali o relativa al mese di luglio per i contribuenti mensili. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 6032 Versamento Iva trimestrale - 2° trimestre; 6007 Versamento Iva mensile luglio. Ravvedimento operoso: ultimo giorno utile  per la regolarizzazione degli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 17 luglio scorso. Per usufruire del ravvedimento i soggetti interessati devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta oltre agli interessi dello 0,1% annuo dal 18 luglio fino al giorno del pagamento. I principali codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti: 8904 - Sanzione pecuniaria Iva; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 1991 - Interessi sul ravvedimento Iva. Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta gli interessi vanno sommati e versati unitamente al tributo principale. Diritti camerali: le imprese iscritte alla Camera di Commercio possono effettuare il versamento del diritto annuale dovuto per il 2017 con la maggiorazione dello 0,4%. Il versamento deve essere eseguito utilizzando la delega di pagamento F24, inserendo il codice tributo 3850.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it -agosto 2017