Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 23 luglio 2017
 

Assegno mantenimento, le regole

Nel novero degli oneri deducibili rientrano anche gli assegni periodici corrisposti al coniuge in seguito a separazione, annullamento o scioglimento del matrimonio, ovvero cessazione dei suoi effetti civili, ma solo se risultanti da apposito provvedimento del giudice, compresa l’ordinanza con cui viene disposto l’assegno provvisorio, provvedimento che riveste carattere cautelare e costituisce titolo esecutivo. Il provvedimento dell’autorità giudiziaria, che dispone anche la misura dell’assegno, è condizione indispensabile. Le somme aggiuntive corrisposte a titolo di adeguamento Istat possono essere dedotte solo se la sentenza prevede espressamente questo criterio. L’assegno di mantenimento è deducibile anche se il coniuge risiede all’estero, circostanza spesso frequente. Se il provvedimento giudiziario non stabilisce la quota dell’assegno destinata al mantenimento dei figli, si considera destinata agli stessi la metà dell’importo complessivo. Diversamente, quando le parti stabiliscono di comune accordo la risoluzione economica del venir meno del rapporto di coppia, senza quindi una pronuncia della magistratura, gli alimenti non sono deducibili. Dà luogo a contrasti interpretativi la valutazione della deducibilità o meno dell’assegno corrisposto “una tantum” anziché periodicamente. Infatti, a volte, accade che il coniuge obbligato da sentenza a corrispondere il mantenimento decida per il versamento di un consistente importo all’altro, senza più provvedervi annualmente. In tale circostanza, il Fisco non concede la possibilità di portare in deduzione l’ammontare versato in unica soluzione, appellandosi alla rigida normativa che dispone di assegni periodici corrisposti al coniuge. La periodicità nell’erogazione del mantenimento al coniuge è, per l’Amministrazione finanziaria, condizione essenziale e quindi non derogabile. Analogamente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16462 del 22/11/2002, ha ribadito la non deducibilità in caso di pagamento in unica soluzione dell’importo stabilito dall’autorità giudiziaria. I giudici hanno infatti assimilato la liquidazione “una tantum” ad una transazione economica del debito non soggetta all’agevolazione fiscale, ma spettante per i soli importi che gravano sul reddito annuo del contribuente in maniera continuativa rilevando che il beneficio non spetta neppure quando il suddetto importo è versato ratealmente. Nella dichiarazione dei redditi è obbligatorio riportare il codice fiscale del coniuge, separato o divorziato, destinatario degli assegni di mantenimento per i quali viene richiesta la deduzione. Tanto per verificare che la somma venga poi dichiarata dal beneficiario, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, quanto perché la mancata indicazione del codice fiscale impedisce il regolare invio della dichiarazione dei redditi.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - luglio 2017