Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 18 giugno 2017
 

Imu e Tasi: un rimedio alle sviste
 

Il contribuente che non ha versato l’acconto Imu e Tasi 2017, scaduto il 16 giugno, può mettersi in regola utilizzando il ravvedimento operoso. E’ un sorta di “indulto fiscale” che consente di regolarizzare la propria posizione, pagando l’imposta aumentata da sanzioni ridotte oltre agli interessi legali che per il 2017 sono pari allo 0,1%. Lo spirito del ravvedimento operoso è quello di non punire estremamente “le dimenticanze o le distrazioni” di coloro che hanno saltato l’appuntamento del 16 giugno, consentendo di pagare il dovuto con una sanzione rapportata ai soli giorni di ritardo. Le possibilità a disposizione del contribuente per resettare i conti con l’Amministrazione comunale, e sanare così l’imposta non versata, sono quattro: ravvedimento sprint, breve, intermedio e lungo. Nel ravvedimento sprint, la regolarizzazione deve avvenire nei 14 giorni successivi alla scadenza saltata, quindi entro il 30 giugno 2017. La sanzione ridotta è pari allo 0,1% giornaliero, pertanto la riduzione diminuisce con l’aumentare dei giorni, arrivando così all’1,4% in caso di ravvedimento effettuato nel quattordicesimo giorno di ritardo. Nel ravvedimento breve, il versamento deve essere eseguito entro 30 giorni dalla scadenza, quindi entro il 16 luglio prossimo ma, considerato che cade di domenica, i termini sono prorogati a lunedì 17. La sanzione è ridotta ad un decimo della nuova misura ordinaria del 15% prevista per i versamenti “lievemente tardivi”, ossia all’1,5% senza ulteriori aumenti. Nel ravvedimento intermedio, il pagamento deve perfezionarsi entro 90 giorni dalla scadenza, pertanto entro il 14 settembre 2017. La sanzione, anche in questo caso fissa, è ridotta ad un nono del 15% cioè la misura ordinaria prevista in caso di “lieve tardività”, contenuta nei 90 giorni, ovverosia all’1,67%. Nel ravvedimento lungo la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla scadenza, quindi entro il 16 giugno 2018. La sanzione è ridotta ad un ottavo della misura ordinaria piena del 30%, cioè al 3,75% stabile. Il Comune, nell’esercizio della sua potestà regolamentare, può tuttavia stabilire altre ipotesi di ravvedimento, accettando versamenti tardivi, anche dopo due o tre anni dalla scadenza originaria. Alcuni enti municipali prevedono addirittura una sorta di ravvedimento perpetuo, dando ai contribuenti la possibilità di ravvedersi in qualsiasi momento, fino a quando la violazione non viene però contestata. E’ opportuno, pertanto, prendere visione del regolamento, adottato in materia dal Comune. Il versamento si effettua con il modello F24 inserendo il codice tributo, il numero degli immobili, il codice catastale del Comune, barrare la casella acconto, “2017” anno di riferimento, riportare l’importo da versare e, non ultimo, barrare la casella ravvedimento.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - giugno 2017