Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 04 giugno 2017
 

Imu e Tasi: è l'ora dell'acconto
 

Il 16 giugno scade il versamento dell’acconto Imu e Tasi 2017 che, anche quest’anno, non riserva ai contribuenti sgradite sorprese. I Comuni non possono infatti chiedere di più di quanto hanno preteso nel 2016. Pertanto, se nel 2017 non è variato il proprio patrimonio immobiliare cioè non ci sono state vendite, acquisti o successioni il calcolo del versamento dell’acconto è semplicissimo: basterà versare il 50% di quanto corrisposto in totale lo scorso anno nelle due rate di giugno e dicembre. Bisogna, invece, prestare attenzione se sono intervenute delle modifiche sugli immobili, come ad esempio l’attribuzione di una nuova rendita catastale o la locazione dell’appartamento originariamente adibito ad abitazione principale. Confermata l’esenzione per l’abitazione principale, cioè l’unità immobiliare dove il contribuente e il suo nucleo familiare vi risiedano anagraficamente e vi dimorano abitualmente, e relative pertinenze con un massimo di tre, una per ciascuna categoria (C/2 locali di deposito, C/6 autorimesse e C/7 tettoie). Unica eccezione per gli immobili appartenenti alle categorie A/1 abitazioni signorili, A/8 ville e A/9 castelli per i quali, anche se abitazioni principali, Tasi ed Imu restano dovute ma con un trattamento agevolato. L’esenzione è pure prevista per l’appartamento concesso al coniuge separato o divorziato assegnatario, anche se non proprietario dell’ex casa coniugale, a condizione che vi abbia la residenza anagrafica e vi dimori abitualmente; la casa di abitazione, non locata, degli appartenenti alla Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco e funzionari prefettizi in carriera anche se non vi risiedono; le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti che siano soci assegnatari a prescindere dalla residenza; l’appartamento posseduto dai cittadini italiani non residenti, ma iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), purché già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato o concesso in comodato. I Comuni possono, a loro discrezione, assimilare all’abitazione principale e quindi esentare dal pagamento delle imposte l’appartamento di anziani disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero permanente a condizione che l’immobile non risulti locato. Confermato il versamento sull’unità immobiliare concessa in uso gratuito, comodato, a parenti di primo grado in linea retta (figli e genitori) e destinato ad abitazione principale, salva la riduzione del 50% sulla base imponibile sempreché ne sussistano particolari e stringenti requisiti. Chi ha beneficiato nel 2016 della riduzione ha l’obbligo di presentare, entro il 30 giugno, la dichiarazione Imu per comunicare al Comune questa circostanza.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - giugno 2017