Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 21 maggio 2017
 

Il 730 accoglie le unioni civili
 

Il 730 contrariamente al modello Redditi, già Unico, da quest’anno così denominato, continua ad offrire la possibilità a marito e moglie di presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta. Affinché la soluzione sia adottabile, occorre che i coniugi siano titolari di redditi dichiarabili attraverso il modello 730. Pertanto, nessuno dei due deve essere titolare di redditi di impresa, arte e professione, di partecipazione o di alcuni redditi diversi poiché in tal caso non è possibile servirsi del 730 ma, ognuno, dovrà utilizzare il modello Redditi. Ciò premesso, dal 2016 la dichiarazione congiunta, sussistendo i necessari requisiti, è possibile utilizzarla anche attraverso l’applicazione presente nel portale della precompilata. Non è un obbligo, ma una facoltà che l’Amministrazione finanziaria concede ai coniugi. Permette infatti di presentare, in un solo modello 730, le due denunce fiscali in una trattandosi, tuttavia, di dichiarazioni distinte poiché i redditi dei coniugi non si sommano. Non c’è alcuna differenza economica nel presentare la dichiarazione in forma congiunta, giacché non consente di utilizzare di ulteriori agevolazioni tributarie. Le posizioni reddituali degli interessati e i loro rispettivi oneri deducibili e detraibili rimangono gli stessi considerato che si compilano due distinti modelli. La sola differenza consiste che le imposte risultanti dal modello 730, pur conteggiate disgiuntamente, verranno liquidate al solo contribuente dichiarante che vedrà quindi liquidati crediti o debiti complessivi nella propria busta paga del mese di luglio o nel rateo di pensione di settembre 2017. Con la voce dichiarante va indicato il soggetto a cui viene presentata la dichiarazione oppure, nel caso di presentazione al Caf o ad un professionista abilitato all’invio telematico, quello scelto per effettuare i conguagli. La dichiarazione dei redditi può essere presentata in forma congiunta, indifferentemente, al sostituto d’imposta cioè datore di lavoro o ente pensionistico dell’uno o dell’altro coniuge oppure, in alternativa ad un Centro di Assistenza Fiscale o al proprio commercialista. Da quest’anno, ed è questa la novità, la dichiarazione congiunta è possibile anche tra le persone appartenenti allo stesso sesso costituenti una unione civile. Infatti l’articolo 20 della “Legge Cirinnà”, la n. 76 del 20 maggio 2016, ha disposto che le terminologie “coniuge” o “coniugi” o parole corrispondenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Dall’assimilabilità dell’unione civile al matrimonio ne discendono tutti i vantaggi previsti specificamente per le coppie sposate, come la detrazione per coniuge a carico o gli sconti fiscali, cioè deduzioni e detrazioni, per alcuni particolari oneri sostenuti nell’interesse del coniuge a carico.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - maggio 2017