Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 30 aprile 2017

Meno controlli sul 730 precompilato
 

Dal 18 aprile i contribuenti possono accedere al proprio 730 precompilato. Giunto al suo terzo anno di vita si arricchisce di ulteriori informazioni. Debuttano le spese per i lavori di ristrutturazione edilizia sulle parti condominiali, le prestazioni di infermieri, ostetriche, ottici, psicologi, veterinari, tecnici sanitari e di radiologia medica. Presenti anche le spese per l’acquisto di farmaci, attese nella passata dichiarazione ma, in realtà, risultate assenti a causa dei ritardi nelle comunicazioni. Riportati, come negli anni precedenti, gli interessi passivi sui mutui ipotecari, le tasse universitarie, i premi assicurativi, i contributi previdenziali obbligatori e quelli versati per i lavoratori domestici, gli oneri per previdenza complementare, le spese funebri, di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico. Si tratta di spese spesso presenti in dichiarazione che accrescono le possibilità che il modello 730 precompilato venga accettato senza apportare modifiche e/o integrazioni, concedendo così al contribuente una sorta di immunità fiscale. E’ infatti previsto che in caso di accettazione alla precompilata, il contribuente non subirà alcuna verifica! Il 730 precompilato si considera accettato ed esente da controlli, anche quando l’eventuale correzione non incide sul computo del reddito complessivo o sull’imposta come, ad esempio, nel caso di modifica o indicazione del coniuge non fiscalmente a carico. Diversamente, si considera modificato e sottoposto a controllo, quando la correzione incide sul calcolo del reddito o dell’imposta o anche quando, pur non variando l’esito finale della dichiarazione, intervengono modifiche sui singoli importi quali, ad esempio, eliminazione di un reddito o di una spesa con aggiunta di un reddito e di una spesa di eguale importo. Tuttavia, considerata l’oggettiva complessità della denuncia fiscale, non sempre gestibile in totale autonomia dal contribuente che, se completamente ignaro di problematiche tributarie, continuerà a rivolgersi a pagamento ad un Caf o ad un professionista. Ebbene, proprio il compenso a loro corrisposto, servirà a garantire al contribuente una sorta di protezione da eventuali rilievi sollevati dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, quando il modello 730 è inviato da un intermediario, anche senza apportare modifiche, il controllo formale è rivolto all’intermediario stesso, in quanto tenuto ad apporre sulla dichiarazione il visto di conformità che rappresenta una sorta di garanzia che i dati esposti in dichiarazione siano identici ai documenti esibiti dal contribuente. Pertanto, in caso di visto di conformità infedele, a meno che l’errore sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente per avere, ad esempio, presentato una documentazione non veritiera al fine di avvantaggiarsi di una detrazione, è il solo intermediario tenuto al pagamento di sanzione, interessi ed imposta.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - maggio 2017