Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 02 aprile 2017

F24 a zero con ravvedimento
 

La delega di versamento F24 deve essere impiegata da tutti i contribuenti per il pagamento di imposte e contributi. Consente di eseguire, attraverso una sola operazione, il versamento degli importi dovuti, compensando il pagamento con eventuali crediti. I possessori di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti previdenziali e tributari unicamente con procedura telematica: direttamente se utilizzano il servizio online Entratel e Fisconline adoperato per le dichiarazioni dei redditi o con i servizi home banking e remote banking; tramite gli intermediari abilitati al servizio online Entratel, Caf e professionisti, che aderiscono ad una particolare convenzione con l’Amministrazione finanziaria e utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, usufruiscono dei servizi telematici offerti dagli uffici postali e dagli istituti di credito. Diversamente, i contribuenti non titolari di partita Iva, oltre che online, possono presentare il modello F24 presso un qualsiasi sportello postale, bancario o della riscossione. L’F24 va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione e con saldo finale zero. A decorrere dal primo gennaio 2016, per l’omessa presentazione della delega di pagamento a zero, si applica la sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. Con la risoluzione n. 36/E del 20 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell’istituto tributario del ravvedimento operoso in caso di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, presentando lo stesso modello con l’indicazione dell’ammontare del credito e delle somme compensate e versando la sanzione in misura ridotta a seconda del periodo in cui la violazione viene regolarizzata. Pertanto la riduzione a 1/9, regolarizzazione entro 90 giorni, si applica con riferimento alla sanzione base di 50 euro, se l’F24 con saldo zero è presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (5,56 euro) e 100 euro, se l’F24 con saldo zero è presentato con ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione (11,11 euro). Oltre i 90 giorni, la sanzione base cui adeguare la riduzione è sempre quella di 100 euro. Ciò ne consegue che la sanzione è pari a 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato entro un anno dall’omissione; 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato entro due anni dall’omissione; 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato oltre due anni dall’omissione; 20 euro (1/5 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato dopo la constatazione della violazione.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - aprile 2017