tre articoli
 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 12 marzo 2017.

 

Fisco generoso per i lavori in casa

 

Agevolazioni fiscali allettanti pur di convincere i contribuenti a ristrutturare il proprio immobile, spostare pareti, sostituire impianti, riqualificare l’appartamento o l’intero edificio condominiale in un’ottica ambientale di sicurezza sismica e di risparmio energetico. Anche quest’anno i lavori di recupero del patrimonio edilizio hanno ottenuto un’ulteriore proroga sulla percentuale e sul tetto massimo agevolabile. E’ possibile usufruire della maxi detrazione del 50% delle spese effettuate, fino ad un massimo di 96mila euro da distribuire, in sede di dichiarazione dei redditi, in dieci quote annuali di pari importo. Tra i lavori che rientrano nel bonus fiscale annoveriamo gli interventi di manutenzione ordinaria per le sole parti comuni dell’edificio, di manutenzione straordinaria, quelli di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, la rimozione delle barriere architettoniche, le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi e gli interventi di bonifica dell’amianto. Per saperne di più, l’Agenzia delle Entrate, sul suo sito, ha pubblicato un’interessante guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, riportando l’elenco dettagliato dei lavori. Previsti, inoltre, interventi a limitare il rischio terremoti. Il Fisco, dopo le drammatiche vicende dei mesi scorsi, si è mostrato particolarmente sensibile tanto sulla ricostruzione quanto sulla prevenzione di questi terrificanti avvenimenti. La detrazione va suddivisa in cinque annualità, anziché delle dieci stabilite per il recupero del patrimonio edilizio. L’importo massimo su cui applicare la detrazione è 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. L’agevolazione è dovuta sia per gli immobili ricadenti nelle zone 1 e 2, zone sismiche ad alta pericolosità, ma anche per gli immobili che ricadono nella zona 3, nella quale le scosse telluriche sono infrequenti anche se possibili e devastanti. Una delle novità più interessanti riguarda l’elevata percentuale della detrazione che aumenta a seconda del risultato ottenuto. La detrazione base è pari al 50%, ma se le misure antisismiche utilizzate realizzano una diminuzione del pericolo tellurico tale da comportare il passaggio ad una classe di rischio più bassa, la detrazione è elevata al 70% o al 75% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali. Se si passano due classi di rischio, la misura della detrazione aumenta addirittura all’80% o all’85% per gli interventi condominiali. Novità positive anche per chi intraprende lavori di risparmio energetico con detrazione confermata nella misura del 65%. I lavori riguardano gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, gli interventi sugli involucri degli edifici, gli interventi di installazione di pannelli solari e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.<<<<<

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 19 marzo 2017.

 

 Bonus sicurezza in dirittura di arrivo

 

La legge di Stabilità 2016 ha riconosciuto un credito d’imposta per i contribuenti, persone fisiche, che sostengono spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme e per contratti stipulati con istituti di vigilanza rivolti alla prevenzione di attività criminali. Il credito spetta per le spese effettuate nel corso del 2016 nelle unità immobiliari non impiegate nell’esercizio di lavoro autonomo o di attività d’impresa. L’agevolazione fiscale è ridotta del 50% per le spese sostenute per immobili adibiti promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo. L’istanza per usufruire del bonus deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica dal contribuente o da un intermediario abilitato all’invio online. E’ possibile presentare unica domanda contenente tutte le spese effettuate nel 2016. Se vengono presentate più istanze da uno stesso contribuente, verrà ritenuta valida l’ultima che sostituisce e annulla le precedenti. Ai fini della compilazione e della trasmissione della richiesta bisogna impiegare il programma “Credito videosorveglianza”, utilizzabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I soggetti interessati devono presentare la domanda entro il 20 marzo 2017. Il Fisco individuerà la percentuale massima che spetta a ciascun beneficiario, in base al rapporto fra le risorse assegnate ed il credito richiesto. La percentuale verrà diramata con specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 marzo.  Il credito d’imposta è un “buono” che il cittadino e l’impresa possono utilizzare nei confronti del Fisco in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, nel modello 730/2017 nel “Quadro G” rigo G12, sezione X o nel “Quadro CR” rigo CR17, sezione IX del modello Redditi/2017. Il credito d’imposta dovrà essere utilizzato unicamente in compensazione, impiegando la delega di pagamento F24 da trasmettere esclusivamente con i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria. I contribuenti non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito in diminuzione delle imposte dovute dalla propria dichiarazione dei redditi. Per quanto concerne il bonus videosorveglianza 2017, se i requisiti verranno approvati con le stesse modalità del 2016, ai contribuenti spetterà un credito da portare in diminuzione delle imposte nel  modello 730/2018 o Redditi/2018. Il bonus sicurezza spetta ai soli contribuenti non titolari di Partita Iva. Il credito d’imposta, infatti, è valido per le persone fisiche che non svolgano attività di lavoro autonomo o di impresa per cui, al momento, ne sembrerebbero esclusi artigiani, commercianti, imprese e società.<<<<<

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 26 marzo 2017.

 

Nuove scadenze tributarie

 

Cambia il calendario delle scadenze fiscali!

Le imposte locali si discostano da quelle statali e il modello Unico scompare dal palcoscenico tributario ritornando così alla vecchia dichiarazione dei redditi. Sono queste alcune delle principali novità fiscali introdotte dall’ultima legge di Stabilità, da quest’anno denominata legge di Bilancio, la n. 232 dell’11 dicembre 2016. Scompare il Tax-day, il giorno del pagamento delle tasse del 16 giugno, in cui si concentrava sia il versamento dell’Imu e della Tasi, sia delle imposte erariali. Slitta, infatti, dal 16 al 30 giugno il termine ordinario per il versamento delle imposte derivanti dalle denunce fiscali quali Irpef, Ires e Irap o della prima rata per chi suddivide l’importo, tanto per le persone fisiche quanto per le società con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni. Di conseguenza slitta anche la sanzione, o meglio, l’esigua maggiorazione dello 0,4% per coloro che hanno difficoltà di pagare il dovuto a giugno e pertanto differiscono il versamento dopo 30 giorni dalla scadenza ordinaria e quindi il 31 luglio, considerato che quest’anno il 30 luglio cade di domenica. Invariato invece il termine per versare, se dovuto, il secondo acconto Irpef entro il 30 novembre. Rimangono, inoltre, confermate le date del 16 giugno e del 16 dicembre per pagare, rispettivamente, l’acconto e il saldo Imu e Tasi 2017. Da quest’anno i contribuenti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva in forma separata. Il termine, come noto, è stata anticipato ed ormai scaduto il 28 febbraio. Non essendoci più la dichiarazione unificata con quella dei redditi, cambia la denominazione. La nuova denuncia fiscale non si chiamerà più Unico ma Redditi poiché contraddistinta dall’impossibilità di presentare la dichiarazione Iva unitamente a quella dei redditi. Redditi Persone Fisiche 2017 dovrà essere presentata dal 2 maggio al 30 giugno se consegnata, nei rarissimi casi, ad un ufficio postale. Entro il 2 ottobre, la canonica scadenza del 30 settembre quest’anno cade di sabato, se si provvede all’invio telematico direttamente o rivolgendosi ad un intermediario. Per quanto concerne il modello 730, va trasmesso al Fisco entro il 7 luglio dai Caf, o dagli intermediari. Più tempo, fino al 23 luglio, per l’invio del 730 direttamente da parte del contribuente, o da Caf e intermediari che hanno inviato almeno l’80% delle proprie dichiarazioni entro il 7 luglio. Non ultimo, considerate le difficoltà dello scorso anno, è stato differito dal 28 febbraio al 31 marzo il termine entro il quale i sostituti d’imposta cioè datore di lavoro ed ente pensionistico devono consegnare ai contribuenti (lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori ed agenti) il CU, Certificazione Unica, attestante i compensi erogati e le ritenute operate.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - marzo 2017