Consulenza
fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
Articolo
pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 06 marzo
2016.
Credito d’imposta per chi cambia casa
Imposte
ridotte per chi acquista un appartamento con le agevolazioni
prima casa. Chi compra da un privato un’abitazione non di lusso
(A/1 abitazione signorile, A/8 ville e A/9 castelli) invece che
pagare il 9% di imposta di registro e 100 euro di imposte
ipotecaria e catastale, versa solo il 2% di imposte di registro
più 100 euro di imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Il tutto è però condizionato da una precisa e perentoria regola:
la vendita dell’appartamento non deve avvenire prima che siano
trascorsi cinque anni dall’acquisto. In questo caso il Fisco
considera il venditore decaduto dai benefici prima casa,
richiedendogli indietro la differenza delle imposte a suo tempo
pagate in meno, aumentate da sanzioni ed interessi. Per
attenuare la stangata il contribuente può dichiarare di non
voler acquistare un’altra abitazione, prima che sia trascorso un
anno dalla rivendita dell’immobile comprato con le agevolazioni.
Presentando un’istanza presso l’Agenzia delle Entrate può
infatti chiedere di pagare la differenza dell’imposta,
maggiorata dagli interessi, evitando però di pagare la sanzione
o, in alternativa, utilizzare l’istituto del ravvedimento
operoso ed ottenere la riduzione delle sanzioni. Ma se non si
vuole pagare né la sanzione e né l’intero importo bisogna
acquistare un nuovo appartamento da destinare ad abitazione
principale, con la possibilità di ottenere anche un credito
d’imposta per il riacquisto della prima casa! Il credito
d’imposta spetta a chi ha ceduto l’abitazione, precedentemente
comprata con i benefici per la prima casa sull’imposta di
registro se acquistata da un privato, o sull’Iva se acquistata
da un’impresa, ed entro un anno dalla vendita compra un’altra
unità immobiliare, non di lusso, costituente prima casa. Se si
decide di acquistare una nuova casa meno costosa della
precedente, si ha sicuramente diritto ad un credito d’imposta,
pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’Iva
corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. Infatti,
al momento di comprare un nuovo appartamento, ad esempio da un
privato, non bisognerà versare l’imposta di registro nel limite
del credito di cui si dispone. Il credito d’imposta può essere
utilizzato solo se in diminuzione dell’imposta di registro
dovuta in relazione al nuovo acquisto; in diminuzione delle
imposte di registro, catastale e ipotecaria dovute su denunce e
atti presentati dopo la data di acquisizione del credito; in
diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione
successiva al nuovo acquisto; in compensazione, con la delega di
pagamento F24, con altri tributi e contributi a debito. Il
contribuente, per utilizzare il credito d’imposta, ha l’obbligo
di dichiararlo nell’atto di acquisto del nuovo immobile,
specificando anche se vuole impiegarlo in detrazione
dall’imposta di registro dovuta per la compravendita.<<<<<
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