Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 06 marzo 2016.
 

Credito d’imposta per chi cambia casa


Imposte ridotte per chi acquista un appartamento con le agevolazioni prima casa. Chi compra da un privato un’abitazione non di lusso (A/1 abitazione signorile, A/8 ville e A/9 castelli) invece che pagare il 9% di imposta di registro e 100 euro di imposte ipotecaria e catastale, versa solo il 2% di imposte di registro più 100 euro di imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Il tutto è però condizionato da una precisa e perentoria regola: la vendita dell’appartamento non deve avvenire prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. In questo caso il Fisco considera il venditore decaduto dai benefici prima casa, richiedendogli indietro la differenza delle imposte a suo tempo pagate in meno, aumentate da sanzioni ed interessi. Per attenuare la stangata il contribuente può dichiarare di non voler acquistare un’altra abitazione, prima che sia trascorso un anno dalla rivendita dell’immobile comprato con le agevolazioni. Presentando un’istanza presso l’Agenzia delle Entrate può infatti chiedere di pagare la differenza dell’imposta, maggiorata dagli interessi, evitando però di pagare la sanzione o, in alternativa, utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso ed ottenere la riduzione delle sanzioni. Ma se non si vuole pagare né la sanzione e né l’intero importo bisogna acquistare un nuovo appartamento da destinare ad abitazione principale, con la possibilità di ottenere anche un credito d’imposta per il riacquisto della prima casa! Il credito d’imposta spetta a chi ha ceduto l’abitazione, precedentemente comprata con i benefici per la prima casa sull’imposta di registro se acquistata da un privato, o sull’Iva se acquistata da un’impresa, ed entro un anno dalla vendita compra un’altra unità immobiliare, non di lusso, costituente prima casa. Se si decide di acquistare una nuova casa meno costosa della precedente, si ha sicuramente diritto ad un credito d’imposta, pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. Infatti, al momento di comprare un nuovo appartamento, ad esempio da un privato, non bisognerà versare l’imposta di registro nel limite del credito di cui si dispone. Il credito d’imposta può essere utilizzato solo se in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto; in diminuzione delle imposte di registro, catastale e ipotecaria dovute su denunce e atti presentati dopo la data di acquisizione del credito; in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto; in compensazione, con la delega di pagamento F24, con altri tributi e contributi a debito. Il contribuente, per utilizzare il credito d’imposta, ha l’obbligo di dichiararlo nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando anche se vuole impiegarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per la compravendita.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - marzo 2016