Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 18 dicembre 2016


Imu e Tasi è tempo di ravvedimento
 

Se avete saltato i pagamenti del saldo Imu e/o Tasi 2016, scaduti il 16 dicembre, è giunta l’ora di mettersi a posto con la propria coscienza fiscale. L’omesso, parziale o tardivo versamento del tributo è punito con l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% del dovuto. Ad ogni modo, l’istituto tributario del ravvedimento operoso consente di regolarizzare la violazione con l’applicazione di sanzioni ridotte, a condizione che le stesse non siano state già constatate o non siano iniziate ispezioni, verifiche, accessi o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente venga messo formalmente a conoscenza. L’entità dello “sconto” varia in funzione della tempestività con cui avviene il ravvedimento, cioè dell’intervallo di tempo trascorso dal momento della violazione fino alla sua regolarizzazione. Le possibilità a disposizione del contribuente per sanare il mancato versamento dell’imposta sono quattro: ravvedimento sprint, breve, intermedio e lungo. Il ravvedimento sprint consiste nell’applicazione dell’irrisoria sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, arrivando all’1,4% in caso di versamento effettuato l’ultimo giorno utile. Un’opportunità quindi da non sottovalutare considerato che la sanzione ordinaria del 30% può essere notevolmente ridotta a condizione che il versamento non sia superiore a quattordici giorni dalla scadenza ordinaria, di conseguenza entro il 30 dicembre. Il ravvedimento breve è invece utilizzabile dal quindicesimo fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, quindi entro il 15 gennaio, e richiede il pagamento di una sanzione dell’1,5%. Nel ravvedimento intermedio, la regolarizzazione deve avvenire entro novanta giorni dalla scadenza, pertanto entro il 15 marzo e la sanzione passa all’1,67%. Ultima chance rimane il ravvedimento lungo, utilizzabile entro un anno dall’omissione, 16 dicembre 2017, e in questo caso la sanzione è pari al 3,75%. Per perfezionare il ravvedimento oltre al tributo e alla sanzione ridotta, sono dovuti anche gli interessi legali dello 0,2% annuo, da calcolare però su base giornaliera, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede al pagamento. Il versamento deve essere effettuato utilizzando la delega di pagamento F24. Nella compilazione occorre rispettare alcune regole. Innanzitutto, dopo aver barrato la casella “Saldo”, nello spazio “Codice ente/codice comune”, va indicato il codice catastale dell’ente municipale in cui è ubicata l’unità immobiliare e 2016 nel campo “Anno di riferimento”. Diversamente dalla regola generale, la sanzione e gli interessi si versano cumulativamente all’imposta utilizzando lo stesso codice tributo. Bisogna, infine, barrare la casella “Ravv”, ravvedimento, che rappresenta l’unico modo per comunicare al Comune di aver recitato il “mea culpa” e che state quindi “riparando” la svista.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - dicembre 2016