Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 11 dicembre 2016


Niente tributi per l’abitazione principale
 

L’abitazione  principale è esentata dal pagamento di Imu e Tasi a condizione che la stessa non appartenga alle categorie A/1, A/8 e A/9. L’agevolazione spetta anche alle cosiddette pertinenze cioè alle unità immobiliari contraddistinte nelle categorie catastali C/2 magazzini e locali di deposito, C/6 autorimesse e C/7 tettoie che, nel rispetto dell’articolo 817 del Codice Civile, sono destinate in modo durevole dal proprietario dell’abitazione principale a suo servizio o ornamento. Possono essere una per ciascuna delle tre categorie citate. Di conseguenza, le unità immobiliari eccedenti, ad esempio se si possiedono due autorimesse, anche se entrambe considerate pertinenze dell’abitazione principale, soltanto una sola di esse potrà essere esentata dal pagamento delle imposte municipali. L’abitazione principale è l’immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Da ciò ne discendono importanti e doverose puntualizzazioni. In primo luogo, chi abita in un appartamento costituito da due distinte unità immobiliari accatastate separatamente, non può per entrambe applicare il riconoscimento dell’abitazione principale ed essere quindi esonerato dal versamento delle imposte. Il contribuente deve pertanto optare per quali dei due immobili considerare abitazione principale, dovendo l’altro appartamento identificarlo come se si trattasse di “altro fabbricato” con conseguente applicazione delle imposte. Ai fini dei tributi locali, l’unità immobiliare potrà essere considerata abitazione principale, solo quando i due appartamenti saranno unificati ottenendo così una sola rendita catastale. Non solo, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in appartamenti diversi, lo status di abitazione principale si applica su un solo immobile. Questa limitazione trova applicazione soltanto per le unità immobiliari che ricadono nello stesso territorio comunale. In altre parole, se i coniugi sono ciascuno proprietari di un appartamento in due distinti Comuni in cui hanno la dimora e la residenza anagrafica, entrambi godranno dell’esenzione del pagamento dei tributi locali poiché ambedue gli immobili verranno considerati abitazione principale. Non ultimo, le abitazioni principali contraddistinte in catasto alle categorie A/1abitazione signorile, A/8 ville e A/9 castelli e palazzi storici ed artistici devono, ma con un trattamento agevolato, pagare le imposte municipali. In particolare, aliquota Imu del 4 per mille che il Comune può aumentare fino al 6 o diminuire fino al 2 e detrazione di 200 euro, che l’ente locale può innalzare fino a concorrenza dell’imposta dovuta. Ad ogni modo, per queste unità immobiliari, l’Imu e la Tasi sull’abitazione principale non deve superare il 6 per mille.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - dicembre 2016