Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 04 dicembre 2016


Imu e Tasi: è tempo di saldo
 

Scade venerdì 16 dicembre il termine per versare il saldo Imu e Tasi 2016. Quest’anno il computo è particolarmente semplice poiché in occasione del pagamento dell’acconto di giugno erano già note le aliquote 2016, considerata la scadenza del 30 aprile per le adozioni delle aliquote municipali. Di conseguenza, l’importo del saldo dovrebbe essere la metà dell’intero importo annuale. La più importante novità di quest’anno è data dall’esonero dell’abitazione principale sia a fini Imu che ai fini Tasi, con l’unica eccezione per le abitazioni di lusso contraddistinte in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L’abitazione principale è l’unità immobiliare nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. Una definizione decisamente più restrittiva rispetto all’Ici, considerato che i requisiti di dimora e residenza anagrafica devono necessariamente coesistere. Deve inoltre trattarsi di unica unità immobiliare, quindi in caso di due appartamenti distintamente accatastati ed adibiti ad abitazione principale, soltanto uno dei due può essere esente, salvo in caso di fusione catastale delle due unità abitative. Per gli altri fabbricati la procedura di calcolo resta identica. Si parte dalla base imponibile, costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata con specifici coefficienti quali 160 per le abitazioni, 140 per i laboratori, 55 per i negozi eccetera. Sul valore ottenuto si applicano le aliquote Imu e Tasi deliberate dagli enti municipali e consultabili sul sito, canale ufficiale, del Dipartimento delle Finanze. E’ tuttavia consigliabile consultare anche le istruzioni che i Comuni solitamente inseriscono nei propri siti internet. Va ovviamente decurtato l’importo pagato nello scorso mese di giugno, che dovrebbe corrispondere alla metà di quanto dovuto. In caso di comproprietà degli immobili, Imu e Tasi vanno pagati da ciascun contitolare in ordine alle proprie quote di possesso. Per quanto concerne il versamento del saldo, le persone fisiche non possessori di partita Iva, dovranno utilizzare soltanto la delega di pagamento F24 telematico se l’importo supera 1.000 euro. Tuttavia, tale rigida regola, dovrebbe essere modificata consentendo di pagare le imposte utilizzando l’F24 cartaceo anche se il dovuto eccede la soglia dei 1.000 euro. Il pagamento presso gli istituti di credito o gli uffici postali potrà essere effettuato con il modello F24 ordinario o semplificato, soltanto se il saldo riportato nella delega di pagamento sarà pari o inferiore a 999 euro. Per somme superiori, si possono invece impiegare agli sportelli solo i modelli F24 inviati e precompilati dagli enti municipali o i bollettini postali. In tali casi i versamenti potranno essere effettuati oltre che con l’addebito in conto anche con contanti, bancomat e assegni. I contribuenti possessori di partita Iva devono, a prescindere dall’importo, utilizzare soltanto il canale telematico.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it -dicembre 2016