Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 27 novembre 2016


Ultimi giorni per l’acconto Irpef
 

Novembre è il mese dedicato all’acconto Irpef. Si tratta di un appuntamento ormai consolidato per milioni di contribuenti che devono versare la seconda o unica rata entro fine mese. Fanno eccezione coloro che hanno presentato il modello 730. Calcoli e versamenti vengono infatti eseguiti direttamente dal sostituto d’imposta, pertanto la rata è trattenuta, se dovuta, dallo stipendio o dal rateo di pensione di novembre. Oltre all’Irpef vanno versati anche l’acconto Irap per chi ha un’attività in proprio, Ivafe per gli investimenti all’estero, Ivie per gli immobili oltre frontiera e la cedolare secca sulle locazioni degli appartamenti. L’acconto Irpef è da versare se al rigo RN34 “Differenza” del modello Unico 2016 vi è un importo pari o superiore a 52 euro. In particolare, se l’importo è compreso tra 52 e 257 euro bisogna calcolare il 100% di quanto riportato ed effettuare il versamento con l’impiego del modello F24, inserendo 4034 come codice tributo. Se, invece, l’importo del rigo RN34 è superiore a 258 euro, considerato che la prima rata doveva essere stata pagata entro il 16 giugno o per i contribuenti sottoposti agli studi di settore il 6 luglio, è sufficiente calcolare il 100% di rigo RN34 e sottrarre quanto già versato. La differenza corrisponde all’importo da pagare entro mercoledì 30 novembre. Chi ha effettuato il pagamento del primo acconto dal 17 giugno al 18 luglio o se soggetto agli studi di settore al 22 agosto, non si dimentichi che la cifra versata comprendeva anche la maggiorazione dello 0,4%. Sulla delega di pagamento F24 questa somma non andava evidenziata a parte pertanto, per determinare l’esatto versamento, è necessario togliere la maggiorazione dall’importo dalla prima rata. E’ invece esonerato dal versamento dell’acconto chi da quest’anno ha iniziato una nuova attività, considerato che le imposte sui redditi del 2016 si pagheranno con la prossima dichiarazione; i dipendenti e i pensionati che nel 2015 avevano soltanto redditi da dipendenti o assimilati e che nel 2016 hanno percepito altri redditi quali, ad esempio, acquisto di un immobile, dividendi eccetera verseranno l’imposta dovuta nel 2017; gli eredi della persona deceduta, ovviamente per i soli redditi del defunto. Per quanto invece riguarda il versamento, i titolari di partita Iva lo devono effettuare con l’utilizzo della delega di pagamento F24 e con sole modalità telematiche. I contribuenti non possessori di partita Iva possono, invece, impiegare l’F24 cartaceo, da presentare presso un qualsiasi istituto di credito o ufficio postale, solo se il totale da versare non eccede 1.000 euro. Tutti i contribuenti devono invece saldare il conto con invio online se l’importo da pagare è superiore a 1.000 euro, o in caso di F24 con compensazione e saldo diverso da zero anche se inferiore a 1.000 euro. <<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - novembre 2016