Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 31 gennaio 2016.

 

Le novità del modello 730/2016

 

Modificata la detraibilità delle spese funebri sostenute in dipendenza del decesso di persone, per un importo non superiore ad euro 1.550 per ciascuna di esse. In precedenza la detrazione era prevista solo per la morte di familiari indicati nell’articolo 433 del Codice Civile quali coniuge, figli, discendenti dei figli, genitori e ascendenti, gli adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali per un importo massimo di spesa di euro 1.549,37 per ciascun decesso, eventualmente da ripartire tra i soggetti che avevano sostenuto la spesa. Con la nuova modifica normativa diventano pertanto detraibili, nel modello 730/2016, le spese funebri sostenute per la morte di persone, a prescindere dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore ad euro 1.550, anche se più soggetti sostengono la spesa. Inserimento nel 730 delle spese sanitarie per la relativa detrazione Irpef compresi i farmaci con prescrizione medica e con la sola esclusione delle spese riguardanti i medicinali da banco. Il contribuente deve quindi riportare nella dichiarazione dei redditi le spese relative ai farmaci da banco valide ai fini della detrazione. Elevato da euro 2.065 ad euro 30mila, l’importo massimo su cui poter beneficiare della detrazione del 26% per le erogazioni liberali alle Onlus. Novità anche per quanto riguarda la scuola, con detrazione dall’Irpef del 19% delle spese effettuate a partire dal 16 luglio scorso per la frequenza dei propri figli iscritti a scuole materne, primarie, medie inferiori e medie superiori per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno. Il dichiarante avrà quindi diritto ad uno sconto massimo annuale pari ad euro 76 per ogni studente. E poi, il nuovo credito d’imposta del 65% riguardante le donazioni in denaro ad istituti scolastici, pubblici e privati, al fine di contribuire alla manutenzione e al potenziamento delle scuole già esistenti o alla realizzazione di nuove strutture scolastiche. Non ultimo, il 730 di quest’anno, reca il nuovo “Quadro K” riservato agli amministratori di condominio che sono tenuti a presentare la dichiarazione per trasmettere all’anagrafe tributaria gli importi annuali dei beni e servizi acquistati dal condominio, gli elementi identificativi dei fornitori oltre ai dati catastali dei condomini interessati dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le cui spese risultano detraibili da parte dei condomini stessi, con una ripartizione da calcolare su base millesimale. Questa categoria di contribuenti, inoltre, sino all’anno scorso, in caso di presentazione del modello 730, era tenuto anche a presentare il modello Unico compilando il relativo campo AC. Con il nuovo “Quadro K”, invece, per chi presenta il 730 viene meno l’obbligo di ricorrere al “Quadro AC” dell’Unico.<<<<<

 

Il nuovo modello 730/2016: clicca sulle icone per visualizzarlo

il modello 730/2016
le istruzioni per la compilazione

 

 

 

 

 

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piazzascala.it - febbraio 2016