Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 09 ottobre 2016

 

Le regole per detrarre il mutuo

 

Possedere un appartamento in centro città o, meglio ancora, vivere in una villa al di fuori del caos cittadino è l’aspirazione di molti. Spesso, però, chi vuole acquistare l’immobile non possiede l’intera somma e, se proprio intende realizzare il proprio desiderio, deve necessariamente rivolgersi ad un istituto di credito per la concessione di un mutuo. Il mutuo è un finanziamento erogato in unica soluzione che prevede un graduale rimborso in rate, maggiorato da interessi, a cadenza periodica. Con carta e penna alla mano è indispensabile quantificare il fabbisogno di liquidità necessario da chiedere in banca. E’ bene non limitarsi a sottoscriverlo presso l’istituto di credito di appartenenza, ma è utile informarsi anche in altre banche richiedendo una simulazione scritta del piano di ammortamento per confrontare, e così scegliere, la migliore soluzione. Sottoscrivere un mutuo ipotecario costa, non soltanto in termini di rate, ma anche di spese di erogazione che accompagnano il finanziamento stesso: onorari notarili, istruttoria, perizia tecnica dell’immobile ecc. Tutte voci da valutare e confrontare attentamente che rappresentano il momento più delicato per chi non ha dimestichezza con il non semplice mondo bancario. In occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi si possono recuperare parte delle spese e degli interessi versati in banca. E’ possibile, infatti, portare in diminuzione dall’Irpef il 19% degli interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a fronte di mutui ipotecari. Il Fisco ha però limitato lo “sconto” che si può ottenere per l’acquisto dell’abitazione principale. In pratica, l’importo del mutuo può, al massimo, essere pari a quanto dichiarato nel rogito per l’acquisto dell’immobile, maggiorato delle spese notarili e degli altri oneri accessori, strettamente connessi all’operazione e debitamente documentati. Pertanto, non è possibile detrarre l’intero ammontare pagato per gli interessi, anche se entro l’ordinario limite di 4.000 euro, poiché l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la detrazione deve essere rapportata al valore dell’immobile dichiarato nell’atto notarile. Per il Fisco non è infatti possibile considerare finalizzato interamente all’acquisto di un immobile, quindi pienamente agevolabile, un mutuo che supera il valore dell’immobile stesso da acquistare. Tale circostanza costituisce una spia abbastanza evidente che è stato dichiarato un valore inferiore a quello reale o che il mutuo sia stato contratto per finanziare altre spese. Se il mutuo è cointestato, il coniuge che possiede redditi può detrarre anche la quota parte di interessi non sfruttata dall’altro, a condizione che non si superi il tetto massimo di 4.000 euro. Il partner può pertanto scontare gli interessi di competenza del coniuge fiscalmente a carico. Per determinare la parte di interessi da portare a detrazione deve essere utilizzata la seguente formula: importo dichiarato nel rogito, moltiplicato per l’importo degli interessi pagati, diviso l’importo mutuato.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - ottobre 2016