Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 02 ottobre 2016

 

Anche il Fisco ha la sua Ape
 

 

L’APE è l’Attestato di Prestazione Energetica che certifica quanto consuma un immobile, ne racchiude le caratteristiche energetiche in riferimento al riscaldamento e al raffreddamento degli ambienti, alla produzione di acqua calda, alla tipologia degli impianti e degli infissi e all’eventuale presenza di fonti di energia rinnovabile. L’attestato, redatto da un certificatore energetico, solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti quale ingegnere, architetto e geometra deve contenere anche i dati catastali dell’immobile e, in caso di vendita o di locazione, dovrà essere consegnato all’acquirente o al conduttore. L’Ape consta di 10 classi energetiche indicate con lettere che vanno dalla A alla G, con i primi quattro livelli tutti in A (da A4, massima efficienza, ad A1) e oltre alla classe energetica, basata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, è indicata anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro al netto del rendimento degli impianti presenti. Ha una validità di dieci anni dal momento del rilascio, tranne nel caso in cui l’immobile venga sottoposto a ristrutturazione o riqualificazione che ne abbiano modificato le prestazioni energetiche. In questo caso, bisognerà rifare un nuovo certificato. Chi rilascia l’attestazione senza aver rispettato i criteri obbligatori previsti dalla legge è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro e con l’obbligo di segnalazione all’Ordine o al Collegio di appartenenza. Se l’Ape manca in edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni che ne hanno modificato le prestazioni sul piano energetico, il costruttore o il proprietario subiranno una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 3.000 ad un massimo di 18.000 euro. Se, invece, l’Attestato di Prestazione Energetica manca in un contratto di compravendita o di locazione, l’atto resta valido, ma il venditore rischia l’irrogazione di una sanzione compresa tra 3.000 e 18.000 euro, mentre per il locatore la penalità va da 300 a 1.800 euro. Previste sanzioni anche in caso di mancata indicazione nei cartelli pubblicitari di vendita o di affitto. La rigida normativa, tuttavia, prevede un ampio elenco di fabbricati per i quali vi è l’esonero di allegare l’Ape al contratto di vendita o di locazione di cui essi siano oggetto: i fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo quali le serre o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; gli edifici inagibili e non utilizzabili che non comportino un consumo energetico quali i fabbricati in disuso; gli edifici adibiti a luoghi di culto; i fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m²; i ruderi e i fabbricati grezzi, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio eccetera..<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - ottobre 2016