Consulenza
fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
Articolo
pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 04 settembre 2016
Affitto con sconto agli universitari
Gli
studenti universitari fuori sede possono fruire di un bonus
fiscale se iscritti ad un corso di laurea di un ateneo situato
in un comune diverso da quello di residenza attraverso un
contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 431/1998
(contratti liberi, convenzionali, per studenti universitari e
transitori), contratto di ospitalità o atto di assegnazione in
godimento o locazione, stipulato con enti per il diritto allo
studio, università, collegi universitari legalmente
riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. L’importo
massimo detraibile sul quale applicare l’aliquota del 19%, in
sede di dichiarazione dei redditi, è di 2.633 euro con un
risparmio massimo, in termini di minore Irpef, pari a 500 euro.
Le spese condominiali non possono essere portate in detrazione
tranne, se le stesse, sono comprese forfettariamente nel canone
di locazione. Stesso importo e limite della detrazione valgono
anche per i canoni derivanti da contratti di locazione e di
ospitalità per studenti iscritti ad un corso di laurea presso
un’Università estera, se ubicata nell’Unione Europea o in uno
degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
La documentazione è costituita dal contratto in questione e
dalle ricevute di pagamento dei canoni. E’ necessario che
l’università sia ubicata in un comune distante da quello di
residenza dello studente almeno cento chilometri e che il comune
di residenza dello studente appartenga ad una provincia diversa
da quella in cui è situato l’ateneo. Per la verifica del primo
requisito è possibile far riferimento alla distanza chilometrica
più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede
l’università, calcolata su rete ferroviaria o stradale. Il
diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti
collegamenti risulta pari o superiore a cento chilometri. Il
bonus fiscale spetta al genitore che sostiene la spesa, anche se
il titolare del contratto di locazione è il figlio a carico
dello stesso. La detrazione del 19%, in genere, compete al
genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa
sostenuta, ma se il contratto di locazione e le ricevute di
pagamento dei canoni sono intestate al figlio, l’onere
detraibile deve essere suddiviso tra i genitori con riferimento
al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento
comprovante la spesa, la percentuale di ripartizione, se diversa
dal 50%. Se uno dei genitori è fiscalmente a carico dell’altro,
quest’ultimo può detrarre l’intero canone sostenuto. Se in un
appartamento vi sono più studenti, ma il contratto di locazione
è stipulato solo da uno, il bonus fiscale non può essere
usufruito dagli altri studenti, neanche se contribuiscono a
pagare la spesa. Lo studente non intestatario del contratto di
locazione non può neanche defalcare il canone se stipula un
contratto di subaffitto con lo studente indicato nel contratto
considerato che i contratti di sublocazione, ai fini della
detrazione, non sono riconosciuti dalla rigida normativa
tributaria.
<<<<< |