Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 04 settembre 2016

 

Affitto con sconto agli universitari


Gli studenti universitari fuori sede possono fruire di un bonus fiscale se iscritti ad un corso di laurea di un ateneo situato in un comune diverso da quello di residenza attraverso un contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 431/1998 (contratti liberi, convenzionali, per studenti universitari e transitori), contratto di ospitalità o atto di assegnazione in godimento o locazione, stipulato con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. L’importo massimo detraibile sul quale applicare l’aliquota del 19%, in sede di dichiarazione dei redditi, è di 2.633 euro con un risparmio massimo, in termini di minore Irpef, pari a 500 euro. Le spese condominiali non possono essere portate in detrazione tranne, se le stesse, sono comprese forfettariamente nel canone di locazione. Stesso importo e limite della detrazione valgono anche per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità per studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’Università estera, se ubicata nell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo. La documentazione è costituita dal contratto in questione e dalle ricevute di pagamento dei canoni. E’ necessario che l’università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza dello studente almeno cento chilometri e che il comune di residenza dello studente appartenga ad una provincia diversa da quella in cui è situato l’ateneo. Per la verifica del primo requisito è possibile far riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata su rete ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulta pari o superiore a cento chilometri. Il bonus fiscale spetta al genitore che sostiene la spesa, anche se il titolare del contratto di locazione è il figlio a carico dello stesso. La detrazione del 19%, in genere, compete al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta, ma se il contratto di locazione e le ricevute di pagamento dei canoni sono intestate al figlio, l’onere detraibile deve essere suddiviso tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa, la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Se uno dei genitori è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può detrarre l’intero canone sostenuto. Se in un appartamento vi sono più studenti, ma il contratto di locazione è stipulato solo da uno, il bonus fiscale non può essere usufruito dagli altri studenti, neanche se contribuiscono a pagare la spesa. Lo studente non intestatario del contratto di locazione non può neanche defalcare il canone se stipula un contratto di subaffitto con lo studente indicato nel contratto considerato che i contratti di sublocazione, ai fini della detrazione, non sono riconosciuti dalla rigida normativa tributaria. <<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - settembre 2016