Consulenza
fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
Articolo
pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 21 agosto 2016
Fisco, stop alla sosta di Ferragosto
Nessun
problema se, distratti dalle vacanze, vi siete dimenticati di
versare le imposte. Il Fisco, lanciandovi una ciambella di
salvataggio, vi concede senza alcuna sanzione la possibilità di
regolarizzare la vostra posizione. Si rinnova così, per il
sedicesimo anno consecutivo, la sosta fiscale di Ferragosto,
cioè la sospensione dei versamenti dall’1 al 21 agosto. Si
tratta di un rinvio delle scadenze che inizialmente veniva
applicato con provvedimenti approvati annualmente, ma dal 2012 è
diventato definitivo con il decreto legge n. 62 articolo 3
quater. Pertanto, con la proroga di Ferragosto, gli adempimenti
fiscali e i versamenti da effettuarsi con la delega di pagamento
F24, in scadenza dal 1° al 21 agosto, possono essere eseguiti
lunedì 22 agosto senza maggiorazioni. Il differimento non si
applica ai versamenti da eseguire con il modello F23 quali le
imposte di registro e le altre imposte indirette diverse
dall’Iva oltre a bonifici e conti correnti postali che sono
dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare delle
proroghe.
Ecco una breve guida dei principali adempimenti in
scadenza domani.
Irpef: vanno versate le ritenute operate nel
mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti o
rappresentanti di commercio. Scade, inoltre, anche il versamento
delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi
corrisposti a luglio per prestazioni relative a contratti di
appalto di opere o servizi.
Unico 2016: ultimo giorno utile per
versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte che
risultano dalla dichiarazione dei redditi e dell’Irap a saldo e
in acconto con la maggiorazione dello 0,4% da parte dei titolari
di partita Iva soggetti agli studi di settore. Entro oggi i
professionisti sprovvisti di una cassa autonoma di previdenza
possono pagare, con la maggiorazione dello 0,4%, i contributi
dovuti alla gestione separata Inps. Iva: scade il termine per
effettuare il versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2016,
per i contribuenti che hanno optato per i versamenti trimestrali
o relativa al mese di luglio per i contribuenti mensili. I
codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 6032 Versamento
Iva trimestrale - 2° trimestre; 6007 Versamento Iva mensile
luglio.
Ravvedimento operoso: scade il termine per la
regolarizzazione degli adempimenti (tardivi, omessi o
insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati
entro il 18 luglio scorso con l’applicazione della sanzione
ridotta dell’1,5% e degli interessi dello 0,2% annuo da
calcolare su base giornaliera.
Diritti camerali: le imprese
iscritte alla Camera di Commercio, per cui si applicano gli
studi di settore, possono effettuare il versamento del diritto
annuale dovuto per il 2016 con la maggiorazione dello 0,4%. Il
versamento deve essere eseguito con la delega di pagamento F24,
inserendo il codice tributo 3850.
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