Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 24 luglio 2016

 

Il canone Rai debutta in bolletta
 

Nella bolletta della luce emessa a luglio, vengono addebitate le rate del canone TV 2016 per un importo di 70 euro, e poi di 10 euro al mese fino ad ottobre per un totale complessivo di euro 100 annui. Diventa, in tal modo, esecutiva la norma inserita nella legge di Stabilità 2016, che oltre ad introdurre la nuova modalità di riscossione con l’inserimento nella fattura elettrica, ha diminuito l’importo annuale dell’abbonamento al canone Rai per uso privato. Se un immobile è concesso in locazione, a pagare il canone TV è l’inquilino in quanto detentore dell’apparecchio televisivo, anche nel caso in cui l’appartamento era ammobiliato ed era già presente un apparecchio televisivo non di proprietà dell’affittuario. Le utenze addebitabili si rintracciano in base alla residenza anagrafica, che costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento del canone. La legge di Stabilità 2016 ha infatti introdotto la presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo, nel caso in cui vi sia un’utenza elettrica nel luogo dove il soggetto risiede anagraficamente, con l’obbligo del versamento del canone. La presunzione può essere tuttavia superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell’Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio. La dichiarazione ha validità per l’anno in cui è presentata. La dichiarazione può essere presentata sia da chi non possiede un televisore, sia per comunicare su quale utenza elettrica, intestata a un membro della famiglia, deve essere addebitato il canone. I contribuenti possono presentare il modello mediante un servizio web, disponibile sul sito delle Entrate, direttamente se si è in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati quali Caf e professionisti abilitati. L’autocertificazione può essere presentata anche in forma cartacea, inviandola all’Agenzia delle Entrate Sportello Abbonamenti Tv, Casella Postale 22 - 10121 Torino  a mezzo servizio postale raccomandato in plico, cioè senza busta, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento valido. In questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. In particolare, la dichiarazione di non detenzione presentata entro il 16 maggio scorso dà diritto all’esenzione per l’intero anno 2016. Quella presentata tra il 17 maggio e il 30 giugno è valida solo per il secondo semestre, con pagamento del canone per il primo semestre 2016. Se presentata, dopo il 30 giugno ma non oltre il 31 gennaio 2017, l’esenzione è valida per il 2017, ma per l’anno in corso il canone va pagato. Si rammenta che da quest’anno non è più possibile richiedere l’esenzione del versamento del canone Rai avvalendosi del suggellamento, cioè della possibilità di impacchettare il proprio apparecchio televisivo a dimostrazione del suo non utilizzo.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - luglio 2016