Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 19 giugno 2016
 

Imu e Tasi: appello per i ritardatari

 

Il versamento dell’acconto Imu e Tasi di quest’anno, scaduto il 16 giugno, ha rappresentato l’ennesima tappa di una lunga stagione fiscale costellata da non pochi appuntamenti, oltre che da proroghe di vario genere. Chi ha saldato i conti con l’ente municipale può stare tranquillo ma chi, invece, si è dimenticato di pagare può ancora mettersi in regola. E’ iniziato il conto alla rovescia per distratti, smemorati o per coloro che per “necessità” non hanno ancora adempiuto al proprio dovere di contribuente o si sono accorti di aver sbagliato i conteggi e di aver pagato di meno. Insomma, non tutti i contribuenti sono riusciti a versare nelle casse del Comune quanto loro richiesto a titolo di doppio acconto Imu e Tasi, sia per la crisi economica sia perché a volte l’importo era elevato. Tuttavia, la strada da percorrere per rimettersi in carreggiata, è una sola e si chiama ravvedimento operoso. Una sorta di “condono” entro limitati e circoscritti termini temporali che consente al contribuente resipiscente, cioè chi intende ravvedersi, di pagare il dovuto attraverso l’applicazione di sanzioni ridottissime altre al computo degli interessi legali. Le possibilità a disposizione del contribuente, per resettare i conti con il Comune e sanare così l’imposta non versata alla scadenza del 16 giugno, sono quattro: ravvedimento sprint, breve, intermedio e lungo. Il ravvedimento sprint consiste nell’applicazione dell’irrisoria sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, arrivando all’1,4% in caso di versamento effettuato l’ultimo giorno utile. Un’opportunità quindi da non sottovalutare, considerato che la pesante sanzione emessa dal Comune,  per mancato, insufficiente o tardivo pagamento può essere notevolmente ridotta a condizione che il versamento non sia superiore a quattordici giorni dalla scadenza ordinaria e, di conseguenza, entro il prossimo 30 giugno. Il ravvedimento breve è invece utilizzabile dal quindicesimo fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria, quindi entro il 18 luglio, poiché giorno 16 cade di sabato, e richiede il pagamento di una sanzione fissa dell’1,5%. Nel ravvedimento intermedio, la regolarizzazione deve avvenire entro novanta giorni dalla scadenza, pertanto entro il 14 settembre, e la sanzione passa all’1,67%. Ultima chance rimane il ravvedimento lungo, utilizzabile entro un anno dall’omissione, 16 giugno 2017, e in questo caso la sanzione è elevata al 3,75%. Per perfezionare il versamento oltre al tributo e alla sanzione ridotta, sono dovuti gli interessi legali, per il 2016 allo 0,2%, da calcolare su base giornaliera. Non vi sono codici tributo per identificare sanzioni ed interessi che verranno pertanto sommati all’Imu e/o Tasi e versati congiuntamente con l’imposta utilizzando il modello F24, con l’accortezza di barrare anche il riquadro “Rav” (ravvedimento) che rappresenta l’unico modo per comunicare al Comune che il contribuente ha “riparato alla svista”!

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piazzascala.it - giugno 2016