Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 12 giugno 2016
 

Imu e Tasi: in arrivo l’acconto

 

Entro il 16 giugno bisogna versare l’acconto Imu e Tasi 2016 che, per quest’anno, non riserva sgradite sorprese. Gli enti municipali non possono infatti chiedere di più di quanto hanno preteso nel 2015. I Comuni, nel rispetto della legge di Stabilità, non possono pertanto aumentare le aliquote ma solo modificarle, entro il prossimo 14 ottobre, in ribasso! Pertanto, se nel 2016 non è cambiato nulla del proprio patrimonio immobiliare cioè non ci sono state vendite, acquisti o successioni il calcolo del versamento dell’acconto del 16 giugno è semplicissimo: basterà versare il 50% di quanto corrisposto in totale lo scorso anno nelle due rate di giugno e dicembre. Confermata l’esenzione da tutte le imposte per l’abitazione principale, cioè la casa dove il contribuente e il suo nucleo familiare vi risiedano anagraficamente e vi dimorano abitualmente, e relative pertinenze con un massimo di tre, una per ciascuna categoria (C/2 locali di deposito, C/6 autorimesse e C/7 tettoie). Unica eccezione per gli immobili contraddistinti in catasto nelle categorie A/1 abitazioni signorili, A/8 ville e A/9 castelli per i quali, anche se abitazioni principali, Tasi ed Imu restano dovute. L’esenzione è anche prevista: per l’appartamento concesso al coniuge separato o divorziato assegnatario, anche se non proprietario dell’ex casa coniugale, a condizione che vi abbia la residenza anagrafica e vi dimori abitualmente; la casa di abitazione, non locata, degli appartenenti alla Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco e funzionari prefettizi in carriera anche se non vi risiedono; gli immobili assegnati dall’Aterp e i fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali; le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti che siano soci assegnatari anche se non vi risiedono. Gli enti municipali possono, a loro discrezione, assimilare all’abitazione principale e quindi esentare dal versamento delle imposte l’appartamento di anziani disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero permanente a condizione che la casa non venga concessa in locazione e l’unità immobiliare, non affittata, posseduta dai contribuenti italiani residenti all’estero. Ad eccezione dell’abitazione principale e pertinenze, l’Imu è sempre dovuta sulle altre tipologie di immobili quali studi, uffici, seconde case, immobili sfitti o locati o tenuti a disposizione nonché sulle aree fabbricabili. Da quest’anno si paga anche sull’appartamento concesso in uso gratuito, comodato, a parenti di primo grado in linea retta (figli e genitori) destinato ad abitazione principale, salvo la riduzione del 50% sulla base imponibile sempreché ne sussistano i requisiti. L’Imu va pagata dai proprietari di unità immobiliari titolari di un diritto reale di godimento quali l’usufruttario e chi ha un diritto di uso, enfiteusi e superficie. La Tasi si versa sugli immobili locati, seconde case, uffici, studi ed aree fabbricabili.<<<<< 

 

 

 

 

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piazzascala.it - giugno 2016