Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 3 gennaio 2016.

 

L’anno nuovo riduce i debiti 

Tasso di Interesse Legale 

Tasso

Periodo

Provvedimento

5%

21/04/1942 – 15/12/1990

Articolo 1284 Codice Civile

10%

16/12/1990 – 31/12/1996

Legge n. 353 del 26/09/1990

5%

01/01/1997 – 31/12/1998

Legge n. 662 del 23/12/1996

2,5%

01/01/1999 – 31/12/2000

Decreto Ministeriale 10/12/1998

3,5%

01/01/2001 – 31/12/2001

Decreto Ministeriale 11/12/2000

3%

01/01/2002 – 31/12/2003

Decreto Ministeriale 11/12/2001

2,5%

01/01/2004 – 31/12/2007

Decreto Ministeriale 01/12/2003

3%

01/01/2008 – 31/12/2009

Decreto Ministeriale 12/12/2007

1%

01/01/2010 – 31/12/2010

Decreto Ministeriale 04/12/2009

1,5%

01/01/2011 – 31/12/2011

Decreto Ministeriale 07/12/2010

2,5%

01/01/2012 – 31/12/2013

Decreto Ministeriale 12/12/2011

1%

01/01/2014 – 31/12/2014

Decreto Ministeriale 12/12/2013

0,5%

01/01/2015 – 31/12/2015

Decreto Ministeriale 11/12/2014

0,2%

01/01/2016           ///

Decreto Ministeriale 11/12/2015

 

A distanza di un anno dalla precedente modifica che aveva ridotto il tasso degli interessi legali allo 0,5%, nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre scorso è stato pubblicato il decreto ministeriale con il quale il saggio legale degli interessi è stato ulteriormente ridotto allo 0,2% con decorrenza 1° gennaio 2016. La variazione non è automatica, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha la facoltà di modificarlo con decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre. L’aggiornamento tiene conto del tasso di inflazione registrato nell’anno e del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi. Buone notizie quindi per i contribuenti che devono ancora effettuare i versamenti delle imposte. Cambiano, infatti, gli importi dovuti per le regolarizzazione degli omessi, insufficienti e tardivi versamenti relativi ai tributi attraverso il ravvedimento operoso che consente di normalizzare la propria posizione con il pagamento della somma dovuta, della sanzione ridotta in relazione al ritardo nell’adempimento e degli interessi conteggiati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Ulteriori effetti fiscali si riflettono anche per il calcolo del valore imponibile ai fini dell’imposta di registro delle rendite in ordine al prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vitae delle rendite o pensioni vitalizie.<<<<<

 

 

 

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piazzascala.it - gennaio 2016