Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 15 maggio 2016
 

Countdown per l’esenzione del canone

 

 

Il 16 maggio scade il termine per trasmettere all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva attestante la condizione per la quale si chiede l’esenzione dall’obbligo del pagamento del canone Rai. L’imposta da corrispondere, compresa nella bolletta elettrica di luglio è di 70 euro e poi di 10 euro al mese fino ad ottobre per un totale complessivo di euro 100 annui. E’ una dichiarazione che, se non veritiera, comporta l’irrogazione di sanzioni penali. La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo nel caso in cui vi sia un’utenza elettrica nel luogo dove il soggetto risiede anagraficamente. Può evitare il pagamento chi è titolare di una utenza elettrica, per uso domestico residenziale, che presenti una delle seguenti istanze: dichiarazione sostitutiva di non possesso di alcun televisore del nucleo familiare anagrafico per tutte le abitazioni per le quali il soggetto dichiarante è titolare di utenza elettrica; dichiarazione di non detenzione, per lo stesso nucleo familiare e per tutte le abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un contratto di energia elettrica, di un televisore aggiuntivo a quello per cui è stata presenta nel 2015 una denuncia dell’abbonamento per suggellamento. Si rammenta che da quest’anno non è più possibile richiedere l’esenzione del versamento del canone Rai avvalendosi del suggellamento, cioè della possibilità di impacchettare il proprio apparecchio televisivo a dimostrazione del suo non utilizzo. Il canone è una tassa di possesso su una o più televisioni e più precisamente sul possesso di un impianto atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. Sono esclusi smartphone, tablet e personal computer a condizione che lo schermo non abbia una scheda video; dichiarazione sostitutiva con cui il titolare di utenze elettriche attesta che il canone non gli deve essere addebitato poiché risulta dovuto per l’utenza elettrica intestata ad altro componente dello stesso nucleo familiare anagrafico, di cui comunica il codice fiscale. L’autocertificazione di non possesso del televisore, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, delle Finanze e della Rai dovrà essere inviata online usando le credenziali Fisconline, Entratel o tramite delega agli intermediari abilitati alla spedizione telematica. In alternativa, l’interessato potrà utilizzare l’invio cartaceo unitamente ad una copia del proprio documento di riconoscimento non scaduto, a mezzo servizio postale raccomandato in plico, cioè senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti Tv - Casella Postale 22 - 10121 Torino. Il timbro postale attesterà la data di presentazione.<<<<<

 

N.d.R.: per completezza riferiamo quanto appreso da alcuni siti Internet:
"I ritardatari avranno tempo dal 17 maggio al 30 giugno 2016 per richiedere l’esenzione o la disdetta del canone tv. Se infatti la dichiarazione sarà inviata entro il 30 giugno 2016, l’esenzione avrà tuttavia validità soltanto per il secondo semestre, luglio-dicembre 2016. Per ciò che invece riguarda i restanti 6 mesi gennaio-giugno 2017, il canone Rai verrà automaticamente addebitato nella bolletta elettrica di luglio."
piazzascala.it

 

 

 

 

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piazzascala.it - maggio 2016