Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 08 maggio 2016, Festa della Mamma
 

Marito e moglie uniti anche nel 730

 

Da quest’anno marito e moglie possono presentare, in forma congiunta, il modello 730 direttamente in via telematica. Lo scorso anno, invece, i coniugi che volevano unire le proprie dichiarazioni fiscali, dovevano obbligatoriamente rivolgersi ad un intermediario abilitato all’invio online (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) o ad un Centro di assistenza fiscale. La dichiarazione congiunta non è un obbligo, ma una facoltà che l’Amministrazione finanziaria concede ai coniugi. Permette infatti di presentare, in un solo modello 730, due denunce dei redditi in una trattandosi, tuttavia, di due dichiarazioni distinte poiché i redditi dei coniugi non si sommano. Per presentare il modello 730 in forma congiunta necessita essere sposati, non è vincolante la comunione o la separazione dei beni, e che almeno uno dei coniugi deve possedere i requisiti per presentare la dichiarazione semplificata. Se, ad esempio, il marito possiede solo redditi di pensione e la moglie solo redditi di fabbricati, la dichiarazione può essere congiunta in capo al primo coniuge. Necessita, inoltre, che nessuno dei coniugi abbia l’obbligo di utilizzare il modello Unico se, ad esempio, ha percepito redditi di lavoro autonomo o redditi d’impresa per i quali necessita il possesso della partita Iva. Di conseguenza, non è possibile impiegare la dichiarazione semplificata congiunta se uno dei due nel 2015 ha conseguito redditi non dichiarabili con il modello 730, ovvero se è tenuto a presentare il solo modello Unico. E’ appena il caso di evidenziare che, tra l’altro, l’Unico non prevede la forma congiunta è deve essere pertanto presentato esclusivamente in forma individuale. La dichiarazione congiunta non è inoltre ammessa se i coniugi sono legalmente o effettivamente separati, nel caso di morte di uno avvenuta prima della presentazione della dichiarazione, né per le dichiarazioni presentate per conto dei minori e delle persone incapaci, né tantomeno è consentita ai conviventi. Se entrambi i coniugi si avvalgono dell’assistenza fiscale, la dichiarazione semplificata può essere presentata in forma congiunta indifferentemente al datore di lavoro o all’ente pensionistico di uno dei coniugi stessi. Non c’è alcuna differenza economica nel presentare la dichiarazione in forma congiunta, poiché non consente di utilizzare di ulteriori agevolazioni fiscali. Le posizioni reddituali degli interessati, infatti, e i loro rispettivi oneri detraibili e deducibili rimangono gli stessi dal momento che si compilano due distinti modelli. La sola differenza consiste che le imposte risultanti dal modello 730, pur computate separatamente, verranno liquidate al solo contribuente “dichiarante” che vedrà quindi liquidati crediti o debiti complessivi nella propria busta paga del mese di luglio o nel rateo di pensione di settembre.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - maggio 2016