Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 03 aprile 2016.
 

Il Quadro K debutta nel 730
 

Anche quest’anno il modello 730 si arricchisce di molteplici novità. Tra le più rilevanti annoveriamo il debutto del Quadro K, riguardante le comunicazioni dell’amministratore del condominio. Negli anni precedenti, l’amministratore di condominio che utilizzava la dichiarazione dei redditi semplificata, doveva presentare anche il Quadro AC presente nel solo modello Unico Persone Fisiche per comunicare l’elenco dei fornitori del condominio unitamente ai dati catastali delle unità immobiliari oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. Ora, nella denuncia fiscale, è stato inserito il nuovo Quadro K che consente di riportare i dati richiesti senza l’obbligo per il contribuente di presentare il Quadro AC dell’Unico. Nel frontespizio del modello 730/2016 va barrata la casella per indicare che è stato compilato il nuovo quadro. Il Quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre 2015 per effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio, dei dati identificativi dei relativi fornitori e del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. E’ appena il caso di rammentare che per tali tipologie di interventi è prevista l’applicazione di una ritenuta d’acconto ai destinatari dei bonifici bancari e postali effettuati dai contribuenti al fine di ottenere le detrazioni d’imposta del 36, 41, 50 e 65 per cento e che la Legge di Stabilità 2015 ha disposto l’aumento della ritenuta sui versamenti effettuati a mezzo bonifico, dal 4% all’ 8%. Non sono, invece, oggetto di comunicazione nel Quadro K i dati riguardanti: le forniture di acqua, energia elettrica e gas; gli acquisti di beni e servizi che risultino, al lordo dell’Iva, non superiori complessivamente ad 258,23 euro per singolo fornitore; le forniture di servizi che hanno comportato, a carico del condominio, il versamento di importi soggetti alle ritenute alla fonte. Tanti i compensi quanto le ritenute applicate sugli stessi, devono essere riportati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello di Certificazione Unica (CU) e modello 770 semplificato, che il condominio è obbligato a presentare per l’anno 2015. Se l’amministratore di condominio è esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi deve presentare il Quadro AC insieme al frontespizio dell’Unico 2016 Persone Fisiche con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest’ultimo modello. In presenza di più condomini, gestiti dallo stesso amministratore, devono essere compilati distinti quadri K per ciascun condominio.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - aprile 2016