Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 27 marzo 2016.
 

Esenzione canone Tv: ecco le regole

 

Autocertificazione per chi non ha la Tv e vuole essere esonerato dal pagamento del canone. Il modello consente, a chi possiede un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, di attestare di non possedere alcun televisore. E’ una dichiarazione sostitutiva che, se non veritiera, comporta finanche sanzioni penali. La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo nel caso in cui vi sia un’utenza elettrica nel luogo dove il soggetto risiede anagraficamente. Tramite il nuovo modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, delle Finanze e della Rai, coloro che risultano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica possono dichiarare che in nessuna abitazione è detenuto un apparecchio televisivo. L’autocertificazione di non possesso del televisore, ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone Rai, dovrà essere inviata online su una applicazione web, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate usando le credenziali Fisconline, Entratel o tramite delega agli intermediari abilitati alla spedizione telematica. Il modello dovrà essere inviato entro il 10 maggio 2016. In alternativa, l’interessato potrà utilizzare l’invio cartaceo, a mezzo servizio postale raccomandato in plico, cioè senza busta, entro il 30 aprile 2016 al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti Tv - Casella Postale 22 - 10121 Torino. La documentazione, conservata per dieci anni, ha validità annuale e dovrà, di conseguenza, essere rinnovata ogni anno fino a quando sussistono le condizioni di non possesso del televisore. L’autocertificazione potrà essere utilizzata anche per segnalare che il canone per il nucleo familiare è già intestato ad una persona diversa dall’intestatario della bolletta elettrica. È il caso, spesso frequente, in cui uno dei coniugi ha pagato il canone mentre l’altro è intestatario della bolletta. La dichiarazione sostitutiva, inoltre, potrà  essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica transitoriamente intestata ad un soggetto deceduto. E’ appena il caso di rammentare che da quest’anno non è più possibile richiedere l’esenzione del versamento del canone Rai avvalendosi del suggellamento, cioè la possibilità di impacchettare il proprio apparecchio televisivo a dimostrazione del suo non utilizzo. Il canone è una tassa di possesso su una o più televisioni e più precisamente sul possesso di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. Sono esclusi smartphone, tablet e personal computer a condizione che lo schermo non abbia una scheda video.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - marzo 2016