Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 13 marzo 2016.
 

 

Il nuovo regime forfettario


 

Quando il contribuente apre la partita Iva cerca nel rispetto della normativa di risparmiare, considerato che le imposte e i contributi previdenziali sono elevati mentre le entrate non sempre sono certe. Proprio per questo motivo l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione di coloro che iniziano un’attività, con regimi agevolati, di consentire di ridurre il carico fiscale complessivo unitamente agli adempimenti da rispettare. Nonostante il notevole consenso registrato negli anni passati, il regime dei “minimi” è stato eliminato, di conseguenza è il solo forfettario l’unica alternativa. Il nuovo regime interessa i contribuenti più “piccoli” quanto alle dimensioni di fatturato, i cui ricavi non superano i limiti di ricavi o compensi previsti dalla rigida normativa tributaria, diversi a seconda dell’attività esercitata. Ma oltre ai ricavi bisogna necessariamente rispettare altri perentori requisiti. Restano infatti in vigore alcune condizioni necessarie per poter usufruirne del regime agevolato: i ricavi o compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno e senza considerare gli importi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore o ai parametri, non devono superare i limiti stabiliti dalla normativa; le spese complessive per lavoratori dipendenti, collaboratori, lavoro accessorio e utili per associati in partecipazione non devono eccedere i 5mila euro lordi; il costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non deve superare i 20mila euro; modificato il requisito relativo agli eventuali redditi di lavoro dipendente e assimilati posseduti dal contribuente, i quali con le nuove norme non devono essere superiori a 30mila euro. Se il rapporto di lavoro è cessato l’importo non è rilevante. Di contro, non possono accedere al regime forfettario coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito; non sono residenti, anche se con alcune eccezioni per i residenti nell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo; effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; partecipano a società di persone, associazioni o Srl. Chi applica il nuovo regime forfettario dovrà determinare il reddito calcolando una percentuale sui ricavi conseguiti e poi moltiplicare il risultato per l’aliquota del 15% sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali oltre che dell’Irap. Per i versamenti rimangono invece valide, tanto a modalità quanto a scadenze, le stesse regole attualmente in vigore per l’Irpef. Nell’ambito del regime forfettario, ma nel rispetto di determinate condizioni, è anche prevista un’ulteriore agevolazione con l’imposta sostitutiva che addirittura scende dal 15% al 5%.<<<<<

 

 

 

 

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piazzascala.it - marzo 2016