Fondocomit: chiarimenti sui conteggi in merito alla fiscalità applicata all'ultima erogazione

 
Di seguito trascriviamo il comunicato comparso oggi 10 gennaio sul sito del Fondocomit e relativo all'argomento a margine:

 

Ci vengono richiesti chiarimenti in ordine ai conteggi fiscali eseguiti dal Fondo Pensioni Comit sulle erogazioni in corso a favore di pensionati.
Forniamo dunque alcune indicazioni che consentiranno a ciascuno di comprendere le modalità di calcolo e di effettuare le opportune verifiche.
Premesso che i conteggi fiscali riguardano, complessivamente, tutte le somme sinora erogate a ciascuno dal Fondo, a titolo di capitalizzazione di pensione, e che la procedura di liquidazione è ancora in divenire in base alle risultanze dello stato passivo, precisiamo che solo quando si perverrà all’erogazione del saldo finale potrà determinarsi una aliquota di imposta "definitiva".
Facciamo il caso di un soggetto che ha percepito sinora una somma complessiva di acconti (compresi i progetti di erogazione 2015 e 2017) di € 60.000,00.
Il conteggio adottato dall'Agenzia delle Entrate (riferimento normativo: Risoluzione A.E. n.30/E del 31 gennaio 2002, Circ. 29/E dell’AE del 20/03/2001 e TUIR art. 19) per la tassazione separata della tipologia di capitale in questione (aliquota determinata con i criteri stabiliti per determinare quella da applicare al T.F.R., cosiddetta aliquota interna assimilabile alla logica applicata al T.F.R.) prevede l'individuazione del cosiddetto “reddito di riferimento” che è pari alla somma globalmente corrisposta moltiplicata per 12 e divisa per gli anni e mesi di contribuzione al Fondo (nell’esempio 16 anni e 8 mesi).

Il risultato dell’operazione porta nel nostro caso a un "reddito di riferimento" di € 43.200,00. [60.000,00 * 144 (12 “espresso in mesi”) / 200 (16 anni e 8 mesi tradotto in mesi)]
Su tale importo si determina l'aliquota media interna di tassazione secondo le tabelle IRPEF per scaglioni di reddito con riferimento all’anno 2005, anno in cui si è avviata la capitalizzazione, aliquota che, nell’esempio, è del 28,33%. Vedasi nel prospetto di seguito riportato la ricostruzione del calcolo dell’aliquota interna basata sugli scaglioni vigenti nel 2005.

 


Sull'importo di € 60.000,00 sopra indicato l'applicazione dell’aliquota del 28,33% comporta una ritenuta globale di € 16.997,22.
Secondo quanto precisato in precedenza l’erogazione di € 60.000,00 riguarda la somma complessiva comprensiva dell’erogazione del 2017.
Analizzando nel dettaglio l’erogazione del 2017, si consideri che, appunto, solo 10.000 dei 60.000 sono stati corrisposti nell’anno. Questa situazione si evince dalla consultazione del Modello di Certificazione Unica (CU) che il Fondo invia, nei termini di legge, l’anno successivo all’erogazione di somme. La CU contiene l’indicazione degli importi in precedenza erogati, degli importi corrisposti nell’anno al quale la Certificazione si riferisce nonché delle ritenute effettuate in precedenza e di quelle relative all’erogazione dell’anno per cui la Certificazione è emessa.
Vedasi i campi evidenziati nella seguente immagine.

 


Nell’esempio fatto, la CU rilasciata nel 2016 riportava che il pensionato (tenuto conto dell’erogazione del 2015 e prima, pertanto, di quella del 2017) aveva percepito in totale somme lorde per € 50.000,00 e aveva subito ritenute pari a € 13.097,22. Ovviamente, su un capitale complessivo erogato sino a quel momento più basso, anche l’aliquota complessiva risultava lievemente inferiore e cioè del 26,19%. (13.097,22 / 50.000,00)
Come però sopra riportato, con l’aggiunta dell’ulteriore erogazione del 2017 (di € 10.000,00), le ritenute complessive devono ammontare ad € 16,997,22 e - se sulla base delle precedenti erogazioni erano state trattenute imposte per € 13.097,22 - è necessario ora versare la differenza di € 3.900,00.
Se si rapporta semplicemente la trattenuta di € 3.900,00 alla somma ultima erogata di € 10.000,00, sembrerà applicata un’aliquota di imposta del 39,00%, mentre, in realtà, sull’importo globale si è soltanto passati dall’aliquota del 26,19% al 28,33%.
Non è pertanto corretto - non trattandosi di reddito ordinario, bensì di acconti di capitale assoggettati a tassazione separata (da non inserire in dichiarazione dei redditi) - confrontare, come molti percipienti potrebbero fare, il lordo in erogazione con le relative ritenute, ma occorre considerare tutti gli acconti sinora percepiti e rifare il complessivo conteggio fiscale.
Ogni dettaglio è comunque verificabile dal pensionato dopo la ricezione della CU dell’anno dell’erogazione, come visto in precedenza.
Come è facile comprendere, l’effetto sopra descritto si ripresenterà ogni qual volta dovessero essere corrisposti ulteriori acconti ovvero il saldo finale.