Fondocomit: chiarimenti sui conteggi in merito alla fiscalità applicata all'ultima erogazione
Di seguito trascriviamo il comunicato comparso oggi 10 gennaio sul sito del Fondocomit e relativo all'argomento a margine:
Ci vengono richiesti chiarimenti in ordine ai conteggi
fiscali eseguiti dal Fondo Pensioni Comit sulle erogazioni in
corso a favore di pensionati.
Forniamo dunque alcune indicazioni che consentiranno a ciascuno
di comprendere le modalità di calcolo e di effettuare le
opportune verifiche.
Premesso che i conteggi fiscali riguardano, complessivamente,
tutte le somme sinora erogate a ciascuno dal Fondo, a titolo di
capitalizzazione di pensione, e che la procedura di liquidazione
è ancora in divenire in base alle risultanze dello stato
passivo, precisiamo che solo quando si perverrà all’erogazione
del saldo finale potrà determinarsi una aliquota di imposta
"definitiva".
Facciamo il caso di un soggetto che ha percepito sinora una
somma complessiva di acconti (compresi i progetti di erogazione
2015 e 2017) di € 60.000,00.
Il conteggio adottato dall'Agenzia delle Entrate (riferimento
normativo: Risoluzione A.E. n.30/E del 31 gennaio 2002, Circ.
29/E dell’AE del 20/03/2001 e TUIR art. 19) per la tassazione
separata della tipologia di capitale in questione (aliquota
determinata con i criteri stabiliti per determinare quella da
applicare al T.F.R., cosiddetta aliquota interna assimilabile
alla logica applicata al T.F.R.) prevede l'individuazione del
cosiddetto “reddito di riferimento” che è pari alla somma
globalmente corrisposta moltiplicata per 12 e divisa per gli
anni e mesi di contribuzione al Fondo (nell’esempio 16 anni e 8
mesi).
Il risultato dell’operazione porta nel nostro caso a un
"reddito di riferimento" di € 43.200,00. [60.000,00 * 144 (12
“espresso in mesi”) / 200 (16 anni e 8 mesi tradotto in mesi)]
Su tale importo si determina l'aliquota media interna di
tassazione secondo le tabelle IRPEF per scaglioni di reddito con
riferimento all’anno 2005, anno in cui si è avviata la
capitalizzazione, aliquota che, nell’esempio, è del 28,33%.
Vedasi nel prospetto di seguito riportato la ricostruzione del
calcolo dell’aliquota interna basata sugli scaglioni vigenti nel
2005.
Sull'importo di € 60.000,00 sopra indicato l'applicazione
dell’aliquota del 28,33% comporta una ritenuta globale di €
16.997,22.
Secondo quanto precisato in precedenza l’erogazione di €
60.000,00 riguarda la somma complessiva comprensiva
dell’erogazione del 2017.
Analizzando nel dettaglio l’erogazione del 2017, si consideri
che, appunto, solo 10.000 dei 60.000 sono stati corrisposti
nell’anno. Questa situazione si evince dalla consultazione del
Modello di Certificazione Unica (CU) che il Fondo invia, nei
termini di legge, l’anno successivo all’erogazione di somme. La
CU contiene l’indicazione degli importi in precedenza erogati,
degli importi corrisposti nell’anno al quale la Certificazione
si riferisce nonché delle ritenute effettuate in precedenza e di
quelle relative all’erogazione dell’anno per cui la
Certificazione è emessa.
Vedasi i campi evidenziati nella seguente immagine.
Nell’esempio fatto, la CU rilasciata nel 2016 riportava che il
pensionato (tenuto conto dell’erogazione del 2015 e prima,
pertanto, di quella del 2017) aveva percepito in totale somme
lorde per € 50.000,00 e aveva subito ritenute pari a €
13.097,22. Ovviamente, su un capitale complessivo erogato sino a
quel momento più basso, anche l’aliquota complessiva risultava
lievemente inferiore e cioè del 26,19%. (13.097,22 / 50.000,00)
Come però sopra riportato, con l’aggiunta dell’ulteriore
erogazione del 2017 (di € 10.000,00), le ritenute complessive
devono ammontare ad € 16,997,22 e - se sulla base delle
precedenti erogazioni erano state trattenute imposte per €
13.097,22 - è necessario ora versare la differenza di €
3.900,00.
Se si rapporta semplicemente la trattenuta di € 3.900,00 alla
somma ultima erogata di € 10.000,00, sembrerà applicata
un’aliquota di imposta del 39,00%, mentre, in realtà,
sull’importo globale si è soltanto passati dall’aliquota del
26,19% al 28,33%.
Non è pertanto corretto - non trattandosi di reddito ordinario,
bensì di acconti di capitale assoggettati a tassazione separata
(da non inserire in dichiarazione dei redditi) - confrontare,
come molti percipienti potrebbero fare, il lordo in erogazione
con le relative ritenute, ma occorre considerare tutti gli
acconti sinora percepiti e rifare il complessivo conteggio
fiscale.
Ogni dettaglio è comunque verificabile dal pensionato dopo la
ricezione della CU dell’anno dell’erogazione, come visto in
precedenza.
Come è facile comprendere, l’effetto sopra descritto si
ripresenterà ogni qual volta dovessero essere corrisposti
ulteriori acconti ovvero il saldo finale.