L'amico che ci ha permesso di pubblicare la sentenza della Cassazione nella causa Agenzia Entrate/Fondocomit (visualizzala) ci ha fatto pervenire due interessanti note sulle vicende del Fondocomit e del recupero della perequazione.

Le pubblichiamo di seguito precisando che ognuno deve considerarle secondo le proprie convinzioni e tenendo conto che la decadenza triennale non è assolutamente certa (esistono infatti ipotesi contrarie alla possibilità di farla valere): essenziale è comunque l'invio alla Consulta da parte di un giudice ordinario (che sembrerebbe ora maggiormente presidiata da magistrati  indicati dal governo) per far innanzitutto annullare il decreto Renzi (e non è detto che ci si riesca).

  • FONDOCOMIT
    Sono un ex cliente Comit, che segue un po' le vostre vicende sulle varie fonti informative, e che ha un po' di dimestichezza con le sentenze della Suprema Corte.
    Effettivamente la sentenza del 20 novembre u.s. non mi pare beneaugurante, perche' implicitamente entra nel merito e probabilmente condizionera' pesantemente la nuova sentenza della CTR della Lombardia. A cio' deve aggiungersi la nuova perdita di tempo (minimo tre anni per l'iter completo).
    Forse una possibilita' sarebbe una trattativa con l'AdE, purtroppo pero' da una posizione debole (maggiori probabilita' di successo ci sarebbero state prima del ricorso in Cassazione dell'Agenzia, partendo da una sentenza d'appello favorevole).
    Errori strategici, forse, dei quali e' costellata, mi pare, tutta questa annosa vicenda (c'e' anche da chiedersi qual e' la posizione di Beni Stabili ... ). E forse anche errori tecnici, come nel caso di un altro ricorso (Auterio e altri, mi pare ... stavo leggendolo ieri) alla Corte di Cassazione, nel quale e' stato completamente e direi ingenuamente ignorato il fondamentale principio di autosufficienza del ricorso, fatto implacabilmente rilevato dalla Suprema Corte (la quale, per prassi, verifica in primis questi aspetti per non dover procedere, eventualmente, a ulteriori analisi).
    Che tristezza. Auguri a voi tutti.
  • RECUPERO PEREQUAZIONE
    Sulla perequazione piu' grave e', a mio avviso, piegare il Diritto alla ragion di stato)...  pero' dobbiamo fare alcune considerazioni piu' pragmatiche.
    Il discorso sulla perequazione (o meglio, sulla decadenza del diritto - decadenza, si noti, non prescrizione) e' giuridicamente assai complesso, anche in ragione della stratificazione delle leggi, tipicamente italiana. E' quindi solamente possibile, a mio parere, dare un'indicazione pratica di opportunita'. A questo scopo, cerchiamo di immaginarci il futuro.
    Supponiamo (la cosa pero' non e' affatto scontata, dipende dalla nuova composizione della Corte Costituzionale, che gia' nella precedente sentenza si pronuncio' con una maggioranza non larghissima) che venga dichiarato incostituzionale il decreto di Renzi che ha sostituito la precedente legge di Monti, caduta per incostituzionalita' nel 2015.
    E' vero, in teoria le sentenze della Consulta hanno validita' "erga omnes". Pero'... pensiamo al clima che si creera', agli appelli del Governo per salvare i conti pubblici (quando per salvare le banche si varano misure che cubano come il gettito della Tasi sulla prima casa), alle campagne mediatiche contro il parassitismo dei pensionati "ricchi", agli strali della Unione Europea. C'e' qualcuno disposto a credere che l'INPS (con gli attuali vertici, e ben supportato da Governo e Commissione Europea) paghera'?
    Certamente no, resistera', e invochera' quantomeno la decadenza triennale, confidando nella complessita' della materia, e sara' necessario fare causa al Giudice competente, con una frammentazione del problema su tutto il territorio nazionale.
    Cio' detto, bisogna tener conto del fatto che i termini di decadenza sono rilevabili d'ufficio da qualsiasi giudice (si veda la sentenza della Suprema Corte del 20-05-2015, n. 10376: ... cito: "Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice"), e quindi a ciascuna eventuale decisione avversa del giudice territoriale bisognerebbe appellarsi, con perdita di tempo e denaro.
    Meglio quindi tutelarsi fin dal principio, proponendo azione legale, così che non vi sia dubbio alcuno circa i termini di decadenza.
    Trattasi di un parere spassionato e senza secondi fini, dato da una persona che si trova ai Tropici ...
    Un'ultima avvertenza, anch'essa pratica, riguardante la famosa raccomandata da inviare all'INPS per interrompere i termini... la richiesta deve essere indirizzata prioritariamente alla Sede INPS del territorio in cui ha la residenza il pensionato e poi, eventualmente, alla Direzione Generale dello stesso Istituto. Infatti, per le controversie contro l' INPS vale l' art. 444 del Codice di Procedura Civile, il quale stabilisce che:
    “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore....”.
    La competenza per territorio per tali controversie non è purtroppo facoltativa, ma obbligatoria ed inderogabile (Corte di Cassazione sentenza n. 9373 del 28/04/2014), ed è rilevabile d' ufficio (anche qui, dai singoli giudici).
    Viva l'Italia, Patria del Diritto!

 

Pro memoria: il comunicato del Fondocomit

Con precedenti comunicati è stata data notizia degli sviluppi del noto contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, sorto nel 2009 a seguito di un accertamento nei confronti del Fondo e della società Beni Stabili S.p.A., per maggiori imposte (per Euro 116,4 milioni, oltre interessi) reclamate dall’Erario con riguardo all’operazione di dismissione delle attività immobiliari del Fondo medesimo nell’anno 2006.
L’Agenzia delle Entrate, risultata soccombente in fase d’appello, aveva impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dinanzi alla Corte di Cassazione e, essendosi costituiti in giudizio sia il Fondo sia Beni Stabili con controricorso e ricorso incidentale, la causa è stata discussa all’udienza del 20 novembre 2015.
La Suprema Corte, con sentenza depositata in data 18 dicembre 2015, pronunciandosi su una questione pregiudiziale, ha cassato la decisione di secondo grado senza esaminare gli ulteriori motivi della vertenza ed ha rinviato la decisione nel merito ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il Fondo riassumerà naturalmente il giudizio nei termini di legge, ossia al massimo entro sei mesi dal deposito della suddetta sentenza.

 

 

 

piazzascala.it - dicembre 2015