Licenziamenti collettivi effettuati nell’ambito del
programma di "esodo volontario"concordato con
le
OO.SS.
-
Sentenze della Corte di Cassazione favorevoli al datore
di lavoro
-
Restituzione delle somme oggetto di risarcimento o degli
emolumenti percepiti.
L’argomento, indicato dettagliatamente in oggetto,
riguarda i colleghi coinvolti nel programma di "esodo
volontario" effettuato nel triennio 2003/2005 da Banca
Intesa.
Questi, dopo aver impugnato i relativi licenziamenti,
ottenendo nei gradi di giudizio di merito (Tribunale del
Lavoro e Corte d’Appello), sentenze favorevoli con
condanna della Banca al pagamento di somme a titolo
risarcitorio e, all'eventuale, reintegro nel posto di
lavoro, sono purtroppo risultati definitivamente
soccombenti in Corte di Cassazione. In tal caso la Banca
sta chiedendo la restituzione delle somme ricevute o la
restituzione degli emolumenti percepiti.
Poiché si tratta di posizioni molto delicate, anche per
l'ammontare delle cifre in gioco (la Banca esige,
infatti, la ripetizione delle somme al lordo delle
ritenute versate all’Erario in qualità di sostituto di
imposta, oltre agli interessi legali con decorrenza
dalla data dei pagamenti), la nostra Associazione ha
ritenuto opportuno verificare la possibilità di
consentire agli interessati di essere supportati, nelle
trattative con la Banca per una sistemazione
stragiudiziale delle rispettive pendenze, dal sostegno
di uno Studio Legale qualificato.
Al riguardo, abbiamo contattato l’Avv.
Tommaso Civitelli - con studio in Milano , via Santa
Barnaba, 30 CAP 20122 (tel.
02 55185526
- e-mail:
civitelli@studiolegalecivitelli.it)
- esperto giuslavorista (che ebbe, tra altro, già modo
di patrocinare diverse cause concernenti i licenziamenti
irrogati da Banca Intesa) che ha offerto la propria
disponibilità, sia ad incontrare le persone interessate
per un esame preliminare della loro posizione, sia a
fornire, se richiesto, tutta l'assistenza del caso. In
questa seconda eventualità le relative condizioni
economiche saranno concordate direttamente con l'Avv.
Civitelli.
I colleghi interessati, Soci della nostra Associazione,
possono pertanto rivolgersi allo Studio Legale Avv.
Civitelli per avere un affiancamento professionale
negli incontri con la Banca, finalizzati ad
un'auspicabile composizione bonaria delle vertenze.
Vi ringraziamo per l'attenzione e caramente vi salutiamo
Associazione "Amici Comit - Piazza Scala"
per il Consiglio Direttivo
Sergio Marini
Milano, 4 maggio 2016
* * *
* * *
NOTA
FISCALE a cura di Filippo Vasta
Somme restituite al soggetto erogatore e a suo tempo
assoggettate a tassazione
L'art. 10, comma, lettera d-bis del Testo Unico delle
Imposte sul Reddito (T.U.I.R.) sancisce la deducibilità
delle somme in questione e il riporto negli anni
successivi della parte che non ha trovato capienza nel
reddito imponibile.
Cosa succede nella dichiarazione dei redditi
Quest'anno, per queste somme, è stato introdotto nel
mod. 730/2016 una nuova voce nell'ambito degli oneri
deducibili: quadro E, rigo 33.
Sulla base della certificazione fornita dal soggetto
erogatore (nel nostro caso, la Banca), il quale
attesterà di non aver provveduto, da parte sua, a
richiedere al fisco l'imposta relativa, il contribuente,
nella propria dichiarazione dei redditi, porterà in
deduzione del reddito l'importo restituito. E'
verosimile che, nei casi che ci occupano, tale importo
non trovi capienza nel reddito imponibile dell'anno. Ci
sarà pertanto un residuo più o meno significativo che
potrà essere rinviato agli anni successivi, sino alla
totale estinzione della partita.
Il Decreto Ministeriale del 5.4.2016, emesso in
attuazione della suddetta nuova disposizione introdotta
nel T.U.I.R., fornisce un’alternativa relativamente a
tale quota residua, per la quale, tramite apposita
istanza, può essere richiesta la restituzione
dell'imposta, calcolata all'aliquota del primo scaglione
(attualmente il 23%). Questo procedimento risulterà
penalizzante, per il contribuente, per la differenza fra
la sua aliquota media rispetto alla suddetta aliquota
del 23% o quella che sarà eventualmente in vigore al
momento in cui verrà redatta la dichiarazione.
Ancorché questi procedimenti, del tutto nuovi, non siano
ancora stati ancora concretamente sperimentati, possiamo
desumere che:
-
Ogni anno fiscale la quota deducibile è pari al
reddito imponibile e il recupero d’imposta pari
all’imposta netta. Ogni contribuente interessato,
sulla base delle dichiarazioni degli anni
precedenti, può farsi un’idea degli anni occorrenti
per il recupero del tutto e, orientativamente, quale
sarà l’imposta totale recuperata;
-
Sempre sulla base delle dichiarazioni precedenti,
dividendo l’imposta netta per il reddito imponibile
e moltiplicando per 100, si può calcolare la propria
aliquota media e confrontarla con il 23%, per
valutare il costo di un recupero in unica soluzione
dell’imposta degli anni successivi al primo.
Ci ripromettiamo di tornare in argomento allorché, con
il consolidamento della prassi, avremo acquisito una
maggiore esperienza sull’argomento.
Milano, 4 maggio 2016
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