L'amico che ci ha permesso di pubblicare la
sentenza della Cassazione nella causa Agenzia Entrate/Fondocomit (visualizzala)
ci ha fatto pervenire due interessanti note sulle vicende del
Fondocomit e del recupero della perequazione.
Le pubblichiamo di seguito precisando che ognuno deve
considerarle secondo le proprie convinzioni e tenendo conto che la
decadenza triennale non è assolutamente certa (esistono infatti
ipotesi contrarie alla possibilità di farla valere): essenziale è
comunque l'invio alla Consulta da parte di un giudice ordinario (che
sembrerebbe ora maggiormente presidiata da magistrati indicati
dal governo) per far innanzitutto annullare il decreto Renzi (e non
è detto che ci si riesca).
- FONDOCOMIT
Sono un ex cliente Comit, che segue un po' le vostre vicende
sulle varie fonti informative, e che ha un po' di dimestichezza
con le sentenze della Suprema Corte.
Effettivamente la sentenza del 20 novembre u.s. non mi pare
beneaugurante, perche' implicitamente entra nel merito e
probabilmente condizionera' pesantemente la nuova sentenza della
CTR della Lombardia. A cio' deve aggiungersi la nuova perdita di
tempo (minimo tre anni per l'iter completo).
Forse una possibilita' sarebbe una trattativa con l'AdE,
purtroppo pero' da una posizione debole (maggiori probabilita'
di successo ci sarebbero state prima del ricorso in Cassazione
dell'Agenzia, partendo da una sentenza d'appello favorevole).
Errori strategici, forse, dei quali e' costellata, mi pare,
tutta questa annosa vicenda (c'e' anche da chiedersi qual e' la
posizione di Beni Stabili ... ). E forse anche errori tecnici,
come nel caso di un altro ricorso (Auterio e altri, mi pare ...
stavo leggendolo ieri) alla Corte di Cassazione, nel quale e'
stato completamente e direi ingenuamente ignorato il
fondamentale principio di autosufficienza del ricorso, fatto
implacabilmente rilevato dalla Suprema Corte (la quale, per
prassi, verifica in primis questi aspetti per non dover
procedere, eventualmente, a ulteriori analisi).
Che tristezza. Auguri a voi tutti.
- RECUPERO PEREQUAZIONE
Sulla perequazione piu' grave e', a mio avviso, piegare il
Diritto alla ragion di stato)... pero' dobbiamo fare
alcune considerazioni piu' pragmatiche.
Il discorso sulla perequazione (o meglio, sulla decadenza del
diritto - decadenza, si noti, non prescrizione) e'
giuridicamente assai complesso, anche in ragione della
stratificazione delle leggi, tipicamente italiana. E' quindi
solamente possibile, a mio parere, dare un'indicazione pratica
di opportunita'. A questo scopo, cerchiamo di immaginarci il
futuro.
Supponiamo (la cosa pero' non e' affatto scontata, dipende dalla
nuova composizione della Corte Costituzionale, che gia' nella
precedente sentenza si pronuncio' con una maggioranza non
larghissima) che venga dichiarato incostituzionale il decreto di
Renzi che ha sostituito la precedente legge di Monti, caduta per
incostituzionalita' nel 2015.
E' vero, in teoria le sentenze della Consulta hanno validita'
"erga omnes". Pero'... pensiamo al clima che si creera', agli
appelli del Governo per salvare i conti pubblici (quando per
salvare le banche si varano misure che cubano come il gettito
della Tasi sulla prima casa), alle campagne mediatiche contro il
parassitismo dei pensionati "ricchi", agli strali della Unione
Europea. C'e' qualcuno disposto a credere che l'INPS (con gli
attuali vertici, e ben supportato da Governo e Commissione
Europea) paghera'?
Certamente no, resistera', e invochera' quantomeno la decadenza
triennale, confidando nella complessita' della materia, e sara'
necessario fare causa al Giudice competente, con una
frammentazione del problema su tutto il territorio nazionale.
Cio' detto, bisogna tener conto del fatto che i termini di
decadenza sono rilevabili d'ufficio da qualsiasi giudice (si
veda la sentenza della Suprema Corte del 20-05-2015, n. 10376:
... cito: "Sempre in ragione del fatto che si tratta di una
decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità
della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità
d'ufficio da parte del giudice"), e quindi a ciascuna eventuale
decisione avversa del giudice territoriale bisognerebbe
appellarsi, con perdita di tempo e denaro.
Meglio quindi tutelarsi fin dal principio, proponendo azione
legale, così che non vi sia dubbio alcuno circa i termini di
decadenza.
Trattasi di un parere spassionato e senza secondi fini, dato da
una persona che si trova ai Tropici ...
Un'ultima avvertenza, anch'essa pratica, riguardante la famosa
raccomandata da inviare all'INPS per interrompere i termini...
la richiesta deve essere indirizzata prioritariamente alla Sede
INPS del territorio in cui ha la residenza il pensionato e poi,
eventualmente, alla Direzione Generale dello stesso Istituto.
Infatti, per le controversie contro l' INPS vale l' art. 444 del
Codice di Procedura Civile, il quale stabilisce che:
“Le controversie in materia di previdenza e di assistenza
obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del
tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui
circoscrizione ha la residenza l'attore....”.
La competenza per territorio per tali controversie non è
purtroppo facoltativa, ma obbligatoria ed inderogabile (Corte di
Cassazione sentenza n. 9373 del 28/04/2014), ed è rilevabile d'
ufficio (anche qui, dai singoli giudici).
Viva l'Italia, Patria del Diritto!
Pro memoria: il comunicato del Fondocomit
Con precedenti comunicati è stata data notizia
degli sviluppi del noto contenzioso con l’Agenzia delle Entrate,
sorto nel 2009 a seguito di un accertamento nei confronti del Fondo
e della società Beni Stabili S.p.A., per maggiori imposte (per Euro
116,4 milioni, oltre interessi) reclamate dall’Erario con riguardo
all’operazione di dismissione delle attività immobiliari del Fondo
medesimo nell’anno 2006.
L’Agenzia delle Entrate, risultata soccombente in fase d’appello,
aveva impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia dinanzi alla Corte di Cassazione e, essendosi
costituiti in giudizio sia il Fondo sia Beni Stabili con
controricorso e ricorso incidentale, la causa è stata discussa
all’udienza del 20 novembre 2015.
La Suprema Corte, con sentenza depositata in data 18 dicembre 2015,
pronunciandosi su una questione pregiudiziale, ha cassato la
decisione di secondo grado senza esaminare gli ulteriori motivi
della vertenza ed ha rinviato la decisione nel merito ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il
Fondo riassumerà naturalmente il giudizio nei termini di legge,
ossia al massimo entro sei mesi dal deposito della suddetta
sentenza.
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