ERRORI NEL CALCOLO DELLA TARI (Tassa Rifiuti)

Previa autorizzazione dell'associazione, riproduciamo il comunicato n. 6 del 22 novembre 2017 - ERRORI NEL CALCOLO DELLA TARI (Tassa Rifiuti) - emesso da Amici Comit - Piazza Scala al fine di agevolare il recupero di quanto indebitamente percepito dai comuni all'atto dell'emissione delle bollette TARI
La nota è stata perfezionata dal collega Gianfranco Minotti, esperto in materia legale e tributaria; ringraziamo l'associazione la cui attività è da sempra al servizio di tutti gli ex Comit, soci o non soci. Ricordiamo che chi desidera iscriversi può farlo comodamente on line: per visualizzare la relativa pagina cliccate qui.

 

In questi giorni articoli di stampa e programmi  televisivi si stanno occupando dell’argomento relativo a intervenute inesattezze nel sistema  di calcolo della tassa sui rifiuti (TARI) così come rilevate in sede di recente interrogazione parlamentare.

Al riguardo premettiamo che per la TARI, introdotta dall’anno 2014 (in sostituzione  di TARSU e/o TARES), è contemplato un meccanismo di conteggio basato sull’applicazione di due tariffe relative a:

- una quota  fissa, per il calcolo della quale bisogna moltiplicare i metri quadri dell’immobile (determinati sulla base  della superficie calpestabile) per la tariffa corrispondente al numero degli occupanti

- una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuto residuo conferito, comprensiva di un quantitativo minimo obbligatorio.

Orbene, secondo la corretta interpretazione della normativa disciplinante la TARI, in caso  di appartamento cui siano collegate unità  pertinenziali (box, cantine, solai), la quota  fissa va calcolata sulla sommatoria delle superfici degli immobili oggetto  della tassazione mentre la quota variabile va calcolata una sola volta.

E’, invece, emerso che alcuni Comuni abbiano adottato una diversa impostazione applicando la quota variabile, oltre che all’unità abitativa, anche alle relative pertinenze con la conseguenza di un’eccedenza di tassazione in misura sensibile: sull’illegittimità dei comportamenti di quei Comuni che abbiano seguito tale criterio non dovrebbero esserci dubbi in quanto, in data 20 novembre c.a., è uscita la circolare n. 1/DF del Ministero Economia e Finanza ad oggetto: “Chiarimenti sull’applicazione della tassa rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile”.

In questa situazione, riteniamo comunque opportuno fornire alcune indicazioni su quali iniziative poter intraprendere per la tutela  dei diritti ed ottenere i relativi rimborsi qualora dai Comuni coinvolti nella tematica non vengano, a breve, date informazioni circa l’adozione di provvedimenti volti ad adeguate forme di ristoro: a questo proposito segnaliamo innanzitutto che gli interessati potranno formalizzare ai competenti uffici  comunali apposita istanza in carta  libera da trasmettere con raccomandata A.R. o tramite PEC (posta  elettronica certificata) ovvero anche (ove verificata l’ammissibilità) mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, che restituisce copia dell'accompagnatoria con timbro di avvenuta ricezione.

I termini (decadenziali) per la presentazione dell’istanza sono molto ampi: 5 anni decorrenti dalla data dei versamenti della TARI,  sicché è possibile ricomprendere nell’istanza tutte le eccedenze di tassazione subite atteso che la TARI è entrata in vigore nel 2014.

All’istanza, di cui potete trovare un fac-simile al link  http://www.amicicomit.it/i-servizi/comunicazioni-ai-soci/anno-2017/278-tari-tassa-rifiuti-fac-simile-istanza-da-presentare-al-comune-interessato

 dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1- copia degli avvisi  di pagamento della TARI;

2- copia dei relativi pagamenti;

3- copia di documento d’identità;

4-prospetto redatto sull’esempio del Comune di Milano.

Segnaliamo ancora che, in  caso  di diniego espresso al rimborso, il contribuente ha 60 giorni di tempo per proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, mentre nel caso di “silenzio-rifiuto” che si forma decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza (art. 21 Dlgs 546/92) - ma è consigliabile attendere i 180 giorni contemplati dalla normativa sui tributi locali (art.1 comma 164 L. 296/06b)   -  il contribuente  deve proporre ricorso  entro i termini  prescrizionali decennali.

Aggiungiamo che, per  calcolare l’eccedenza  di  cui  si andrà a chiedere il rimborso,  gli  interessati   dovranno  basarsi  sulle  tariffe  applicate  dai rispettivi Comuni di appartenenza  :  qualora  tali  tariffe  non siano riportate  tra  gli  allegati agli  avvisi  di pagamento TARI , le stesse  potranno  essere   ricavate  dalle  apposite  delibere  comunali  accedendo  al  sito del Dipartimento  delle Finanze: www.finanze.gov.it/

Qui sotto  forniamo un prospetto  esplicativo  per  il calcolo  dell’eccedenza.

 

Confidiamo di essere stati utili con questa informativa, mentre rimaniamo a disposizione degli interessati per eventuali ulteriori necessità di chiarimenti.

Un caro saluto,

Associazione “Amici Comit – Piazza Scala”

Il Consiglio Direttivo

 

Allegati (per visualizzarli cliccate sulle icone a sinistra):

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