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La nota di Filippo
Vasta
Come gia' negli anni scorsi Filippo
Vasta ha preparato per il sito Amici
Comit - Piazza Scala 'un'approfondita
nota sulle modalita' di compilazione
della dichiarazione dei redditi
attigendo alle proprie conoscenze
personali anche in relazione alla sua
presenza in un CAF milanese.
Ricordiamo che Filippo e' presente nella
lista PENSIONATI PER IL FONDO SANITARIO:
lo indichiamo sin d'ora quale candidato
del personale in quiescenza da votare
nelle elezioni per il rinnovo degli
organi collegiali del Fondo (che
inizieranno il 21 maggio.
Opportuno inoltre stampare la presente
nota per tenerla a portata di mano
durante la compilazione dei formulari.
Per agevolare la lettura e la stampa
della nota alleghiamo il documento pdf:
per visualizzarlo/stamparlo cliccate
sull'icona sottostante
piazzascala.it
Dichiarazione dei redditi - mod.
730/2018 - Redditi del 2017
Queste note non intendono
sostituire le istruzioni dell'
Agenzia
delle Entrate per la compilazione del
mod. 730, istruzioni che costituiscono
la guida fondamentale per la
dichiarazione dei redditi. Esse si
limitano a sintetizzare alcuni punti
salienti e di generale interesse delle
varie sezioni del modulo, con
particolare attenzione ai problemi dei
dipendenti del credito in quiescenza.
E' arrivato il periodo in cui occorre
preparare il materiale per la
dichiarazione dei redditi. Vale dunque
la pena di ricordare alcune regole
fondamentali.
Mod. 730 precompilato
dell'Agenzia delle Entrate Il precompilato si e'
arricchito
di numerose informazioni affluite da
fonti diverse; rispetto agli anni
passati e'
stata pressoche'
completata
l'
informazione concernente le spese
sanitarie, le quote detraibili dei premi
assicurativi, le spese universitarie, le
spese funebri, gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio e
risparmio energetico. Sono riportate le
detrazioni pluriennali inserite negli
anni scorsi, nonche'
quelle sorte
nell'anno fiscale 2017, rilevate
dall'Agenzia tramite i bonifici ai sensi
del T.U.I.R. e le segnalazioni
effettuate dagli amministratori di
condominio.
Sono presenti i dati concernenti i
terreni e gli immobili.
Chi si avvale di un CAF dovra'
rilasciare
allo stesso delega per l'accesso al
proprio precompilato, che il CAF
utilizzera'
come base dati per la
dichiarazione.
Ricordiamo comunque che il precompilato
e'
una base di partenza, da rettificare
per tutto cio'
che non corrisponde alla
situazione fiscale reale del
contribuente il quale e'
, in ogni caso,
responsabile di quanto dichiarato.
Riepiloghiamo i punti su cui
ogni anno rileviamo il maggior numero di
richieste di chiarimenti:
Familiari a carico.
Coniuge e figli non possono essere a
carico se, nell'anno 2017, hanno
guadagnato piu'
di Euro 2.840,51. Tale
importo risale alla notte dei tempi e
non e'
stato rivalutato. Qualche modifica e'
prevista per il prossimo anno, quando
entrera'
in vigore la finanziaria 2017.I
familiari diversi da moglie e figli
possono essere a carico solo se
conviventi con il contribuente
dichiarante (le istruzioni contengono
l'elenco di tali familiari). Le
istruzioni contengono anche l'elenco dei
proventi, diversi da quelli soggetti a
imposta sul reddito, che sono da
prendere in considerazione ai fini del
raggiungimento del limite di Euro
2.840,51. Tra questi redditi c'e'
anche
quello costituito dalla rendita
catastale rivalutata dell'abitazione
principale di proprieta', la quale
contribuisce alla formazione del reddito
complessivo, ancorche'
venga poi detratta
dallo stesso. Contribuisce, nella misura
del 50% della rendita catastale
rivalutata, anche una seconda casa
ubicata nello stesso comune
dell'abitazione principale. Le seconde
case vere e proprie, essendo soggette a
IMU, non partecipano alla formazione del
reddito I.R.Pe.F, se non date in
locazione.
Sostituto d'Imposta. Il sostituto d'imposta e'
l'ente
dal quale il contribuente ricevera'
la
retribuzione (stipendio o pensione) il
prossimo mese di luglio e quindi non
necessariamente quello che ha emesso la
Certificazione Unica (ex CUD). Per chi
e'
andato in pensione o in esodo quest'anno
non e'
la banca, ma
l'INPS. Per gli
attivi che hanno cambiato datore di
lavoro, occorre inserire i dati della
nuova azienda presso la quale si sta
lavorando o si andra'
a lavorare dal
prossimo luglio.
Quadro A - terreni.
Dal precompilato molti contribuenti
hanno scoperto di possedere terreni.
Occorre ovviamente verificare che non si
tratti di errore (ad esempio, una
vendita non trascritta). Se pero'
la
proprieta'
sussiste, essi vanno
dichiarati nel quadro A. Occorre
anzitutto verificare se sono soggetti a
IMU (Il Decreto Minfinanze n. 9 del 14
giugno 1993 contiene l'elenco dei comuni
esenti). Se rientrano fra i terreni
esenti va barrata la casella della
colonna 9 e le procedure assoggetteranno
le rendite rivalutate (dominicale e
agraria) a I.R.Pe.F.. Se, viceversa, i
terreni si trovano in comuni dove l'IMU e'
dovuta, si paghera' l'I.R.Pe.F. solo
sul reddito agrario e non sul reddito
dominicale.
Quadro B - fabbricati. Le informazioni sono gia'
presenti nel precompilato dell'A.d.E.,
che dovrebbe aver anche recepito
eventuali variazioni al patrimonio
edilizio del contribuente, se
regolarmente e tempestivamente
trascritte dai notai roganti. Ocorre
aggiornare i dati relativi agli affitti;
per le locazioni dove e'
stata scelta
l'opzione della cedolare secca, vanno
riportati gli estremi del contratto. Se
il contratto di affitto e'
cambiato nel
corso del 2017 (ad esempio per cambio
dell'inquilino), vanno utilizzati due
righi diversi per i giorni di validita'
di ciascun contratto. In genere e'
sempre
opportuno recarsi al CAF forniti dei
contratti relativi e dei rogiti in caso
di acquisto/cessione. Ricordiamo che
sono state regolamentate anche le
affittanze brevi effettuate tramite web:
l'intermediario riconoscera'
il canone al
proprietario gia'
decurtato della
ritenuta del 21% che andra'
riportata al
punto 8 del quadro F se l'intermediario
ha rilasciato apposita certificazione.
Opzione cedolare secca.
Per quanto superfluo, va sottolineato che
tale opzione e'
conveniente nella
stragrande maggioranza dei casi, ma puo'
essere penalizzante nel caso l'
affitto
costituisca l'unico reddito o accompagni
un reddito minimo, perche'
non consente
al contribuente di usufruire di alcuna
detrazione/deduzione. In questi casi e' opportuno optare per il regime ordinario.
Ricordiamo che e' possibile che ciascuno
dei comproprietari opti, per la stessa
affittanza, per regimi diversi: nel caso
di coniugi comproprietari, ad esempio,
il marito con reddito opta per la
cedolare secca e la moglie, se priva di
altri redditi, per il regime ordinario,
potendo poi effettuare da tale reddito
le detrazioni/deduzioni consentite che
andrebbero altrimenti perdute applicando
l'imposta sostitutiva. Il regime
ordinario comporta pero' il pagamento
annuale dell'imposta di registro.
Quadro C - Redditi di lavoro dipendente
e assimilati. I dati sono presenti nel
precompilato nella pressoche' totalita' dei casi. E' tuttavia obbligatorio
entrare in possesso della Certificazione
Unica (CU); i pensionati INPS potranno
scaricarla dal sito dell'Ente o recarsi
presso lo stesso per farsela rilasciare.
Molti CAF possono accedere all'archivio
dell'INPS per conto del contribuente,
previo rilascio di delega da parte di
quest'ultimo. L'INPS negli ultimi anni
ha sovente rettificato la prima CU
inviata o pubblicata sul sito; occorre
quindi assicurarsi che quella in
possesso sia quella definitiva.
Quadro D - Redditi diversi. Il precompilato riporta i
redditi diversi (da lavoro autonomo,
diritti d'autore, etc) per i quali, in
ogni caso, il contribuente deve essere
in possesso di una CU rilasciata
dall'ente che ha usufruito della
prestazione. La CU dovrebbe, sulla base
dei codici con i quali sono
contraddistinte le varie prestazioni,
consentire la corretta attribuzione ai
righi del quadro D, nonche' riportare il
reddito lordo, la quota non imponibile
quando presente (ad esempio per i
diritti d'autore) e, cosa
importantissima, la ritenuta d'acconto
effettuata (cioe' la quota di tasse - in
genere il 20% - gia'
versata al fisco dal
datore di lavoro).
Coloro che sono iscritti ad un Fondo
Sanitario potranno trovare degli importi
nei Redditi Diversi al rigo 7. Tali
cifre sono attinenti a rimborsi dei
Fondi Sanitari ai propri associati
effettuati in anni diversi da quelli in
cui la spesa sanitaria e' stata sostenuta
dal contribuente. Per questo argomento,
si rimanda alla nota allegata, relativa
al Fondo del Gruppo Intesa San Paolo (la
problematica e' comune agli altri Fondi).
Quadro E - sezione I - somme detraibili. Come accennato sopra, dovrebbe
essere stata ampliata l'acquisizione di
dati da parte del precompilato
dell'A.d.E. per quanto concerne la spesa
sanitaria, le assicurazioni, i mutui per
abitazione principale, le tasse
universitarie, le spese di
ristrutturazione (recupero patrimonio
edilizio e risparmio energetico). Per
queste ultime detrazioni, entrano nel
precompilato anche quelle condominiali,
per le quali gli amministratori sono
tenuti a inviare al fisco le
segnalazioni dei pagamenti. La
formazione della base dati del
precompilato e' tuttora un processo in
itinere; pertanto questa fonte puo' essere un utile riferimento, ma il
contribuente deve basarsi sulla propria
documentazione di spesa.
Rigo E1
Per le spese sanitarie (Rigo E1)
non ci sono sostanziali novita'.
Si rimanda comunque alla lettura della
nota in calce per coloro che sono
assistiti da un Fondo Sanitario
Integrativo Aziendale.
Rigo E8 - E10 - Altre spese
Contiene una serie di detrazioni su
oneri abbastanza diffusi per la nostra
categoria. Si da' un riepilogo delle piu' frequenti.
Per le spese assicurative e' indispensabile acquisire dalle compagnie
l'apposita certificazione, in quanto le
ricevute del premio pagato non sempre
riportano la quota detraibile, che non
corrisponde quasi mai al totale sborsato.
Ricordiamo che coesistono diversi
massimali di detraibilita', che vanno da
Euro 530 per le assicurazioni sulla vita e
contro gli infortuni, a Euro 750, se finalizzati alla tutela delle persone
con disabilita' grave, a Euro
1.291,14 per i
premi corrisposti a fronte del rischio
di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana.
Per le spese di istruzione (dalla
materna alle scuole superiori), il
limite e' stato alzato Euro 717 per alunno.
Per le spese universitarie, quando
relative a universita' private, si
possono detrarre gli importi delle
corrispondenti facolta' statali, come da
elenco del Ministero dell'Istruzione.
Per
le spese funebri, resta inalterato
il massimale di Euro 1.550,00 (detrazione
pari a Euro 295) per ogni decesso, pero' ora
il defunto per il quale le spese sono
sostenute puo'
non essere un parente, ma
anche un estraneo, purche'
la fattura sia
intestata al dichiarante.
Per le spese per addetti all'assistenza
personale (badanti), permangono il
massimale di Euro 2.100, la condizione di
non avere un reddito superiore a Euro
40.000, nonche' l'invalidita' al 100%
dell'assistito.
Per i contributi associativi alle
Associazioni di Mutuo Soccorso il
massimale e' di Euro 1.291,14 e si possono
detrarre solo i contributi relativi alla
posizione del dichiarante, escludendo
quelli dei familiari.
Per i contributi versati per il riscatto
della laurea dei familiari a carico,
ricordiamo che gli stessi sono
detraibili quando l'interessato non ha
ancora iniziato l'attivita' lavorativa.
Se, invece, il laureato e' stato gia' iscritto ad una forma obbligatoria di
previdenza, i contributi sono deducibili
dal reddito dallo stesso interessato e
solo nel caso in cui e' rimasto senza
reddito o e' sceso sotto il limite
annuale di Euro 2.840,51 la deducibilita' passa al genitore che lo ha a carico.
Per le numerosissime altre agevolazioni,
rinviamo alle istruzioni dell'Agenzia
delle Entrate.
Quadro E - sezione II - somme deducibili
dal reddito complessivo.
Righi E21 - 22 - 23
Per i contributi previdenziali e
assistenziali, continuano ad essere
deducibili sia i contributi obbligatori
per legge, sia quelli facoltativi ma
riconducibili ai primi, come il riscatto
della laurea o la prosecuzione
volontaria, nonche' i 12,91 euro che le
casalinghe versano all'INAIL (deducibili
anche da chi le ha a carico).
Per l'assegno periodico corrisposto al
coniuge, si ricorda la necessita' di
produrre la sentenza che ne fissa
l'importo, nonche' la documentazione dei
pagamenti mensilmente effettuati.
Per i contributi per gli addetti ai
servizi domestici e familiari,
permane l'importo massimo deducibile di
Euro 1.549,37 - Si ricorda che sono
deducibili i contributi versati fra il
1o gennaio e il 31 dicembre 2017 e
quindi, nella maggioranza dei casi,
vengono ricompresi quelli relativi al 4°
trimestre 2016, versati all'inizio del
2017.
Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza
specifica per le persone con disabilita'.
Ricordiamo questa
importante agevolazione che richiede
apposita certificazione rilasciata dalle
commissioni mediche specificatamente
incaricate degli accertamenti. Le
istruzioni dell'AdE sono abbastanza
chiare sulla natura delle spese
detraibili, nonche' sui familiari che
hanno titolo a chiedere la deduzione in
luogo del disabile, ancorche' lo stesso
non sia a loro carico. In particolare
questa agevolazione riguarda la quota
relativa alle spese mediche dei disabili
ricoverati presso un istituto di
assistenza, il quale e' tenuto a rilasciare
apposita certificazione dove le spese
mediche deducibili sono scorporate da
quelle di natura alberghiera. La
disabilita' deve essere del 100%.
Rigo E26 - altri oneri deducibili. Merita particolare
considerazione questo rigo, ancorche' apparentemente residuale, perche' include
alcuni oneri di particolare interesse
per la nostra categoria:
- Con il codice 13, istituito l'anno
scorso, si portano in deduzione i
contributi versati dai lavoratori in
quiescenza alle Casse o Fondi di
assistenza sanitaria aventi
esclusivamente fini assistenziali. A
questa categoria appartengono i nostri
Fondi Sanitari Integrativi Aziendali (e
non gia' al codice 6). Il limite massimo
deducibile e' di Euro 3.615,20. Ha diritto
alla deduzione l'iscritto, per i
contributi propri e per quelli relativi
ai propri familiari, a carico e non a
carico. Si consiglia la visione della
nota a parte sul Fondo Sanitario di
Intesa San Paolo.
- Con il codice 8 si portano in
deduzione le erogazioni liberali a
favore di ONLUS e associazioni simili;
il limite deducibile corrisponde al 10%
del proprio reddito complessivo.
- Con il codice 7 si portano in
deduzione i contributi alle ONG (organizzazioni
non governative) che operano nei paesi
in via di sviluppo.
- Con il codice 9 si portano in
deduzione le erogazioni liberali a
favore di enti universitari, di ricerca
pubblica e gli enti parco.
Si ricorda che le liberalita' di cui ai
codici 7, 8 e 9 sono deducibili solo se
effettuate con versamento postale o
bancario, carta di credito o debito,
assegni bancari o circolari. Devono,
cioe', essere tracciabili. Non e' ammessa
la detrazione se erogate con denaro
contante.
Rigo E27 - Contributi a deducibilita' ordinaria.
Riguarda le somme versate alle forme
pensionistiche integrative. Il limite di
deducibilita' e' di Euro 5.164,57; ricordarsi,
nel caso che questa cifra venisse
superata, di avvisare l'Ente
pensionistico della quota sottoposta a
tassazione, di cui occorrera' tenere
conto in sede di liquidazione, per
evitarne la doppia imposizione.
Quadro E - sezione III - Spese per
interventi di recupero del patrimonio
edilizio.
Premessa: Quando si
intraprendono dei lavori per i quali si
prospetta la detraibilita', conviene
consultare la guida dell'Agenzia delle
Entrate, scaricabile dal sito della
stessa. Si potranno in tal modo evitare
errori nella prassi, nella modalita' dei
pagamenti, nella documentazione da
acquisire, che potrebbero poi, al
momento della dichiarazione, risultare
irrimediabili ai fini della legittimita' di fruizione dell'agevolazione fiscale.
Dallo scorso anno l'amministratore del
condominio e' tenuto a fornire
all'Agenzia delle Entrate l'importo
delle spese di ristrutturazione
condominiali sostenute nell'anno fiscale,
con l'indicazione degli importi
detraibili da ogni singolo condomino.
Su questo argomento ricordiamo:
- oltre al proprietario o i familiari
con esso conviventi, hanno titolo per
reclamare la detrazione, se hanno
sostenuto i costi della ristrutturazione,
l'usufruttuario, il comodatario, il
titolare di un diritto d'abitazione,
l'inquilino;
- il pagamento deve essere effettuato
con bonifico che prevede il riferimento
all'art. 16 bis del T.U.I.R. e la
ritenuta dell'8% al fornitore, che
questi fara'
valere nella propria
dichiarazione dei redditi;
Vanno riportati, negli appositi righi, i
dati catastali dell'immobile sul quale
ha avuto luogo la ristrutturazione (per
quelle condominiali va riportato il
codice fiscale del condominio).
La trappola piu' frequente e' quella
costituita dall'acquisto del box
pertinenziale. Si raccomanda di
verificare che il vincolo di
pertinenzialita' figuri nel rogito e che
i pagamenti siano successivi, o al
massimo contestuali, rispetto alla data
dell'atto o del preliminare registrato,
pena la indetraibilita' del costo di
costruzione.
Rigo E57- Spese per l'arredo
degli immobili ristrutturati. A coloro che hanno iniziato una
ristrutturazione nel periodo compreso
fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017
e' riconosciuta una detrazione
sull'acquisto di mobili ed
elettrodomestici per un limite
complessivo di Euro 10.000 per immobile
ristrutturato. Tale massimale pero' comprende anche gli acquisti degli anni
precedenti relativi allo stesso
immobile; occorre quindi verificare se
non si sia gia' raggiunto il plafond. I
particolari delle opere di
ristrutturazione valide per questa
agevolazione e l'elenco degli
elettrodomestici ammessi sono indicati
nelle istruzioni. Per usufruire della
detrazione, i pagamenti di questi beni
devono essere effettuati con bonifico,
carte di credito o di debito. Non sono
ammessi ne' assegni ne' contante.
Rigo E59 - Iva per acquisto abitazione
classe energetica A o B.
Altra agevolazione inserita lo scorso
anno fiscale. A coloro che acquistano
un'abitazione residenziale di classe
come sopra, e' riconosciuta una
detrazione pari al 50% dell'IVA
corrisposta. La detrazione e' ripartita,
come tutte le altre, su dieci anni.
Quadro E - Sezione IV - Spese per
interventi finalizzati al risparmio
energetico.
Ricordiamo che per ottenere questa
agevolazione, che prevede la detrazione
del 65% spalmata su dieci anni, occorre
sempre l'intervento di un professionista
o un tecnico specializzato, in quanto e' indispensabile essere in possesso, oltre
che della fattura (regolata mediante
bonifico ai sensi del T.U.I.R.),
dell'asseverazione che attesti la
rispondenza degli interventi effettuati
ai requisiti tecnici richiesti,
l'attestato di certificazione (o
qualificazione) energetica e la scheda
informativa degli interventi effettuati.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori
occorre trasmettere telematicamente
all'ENEA la documentazione in questione
secondo uno schema predisposto. Tutta la
documentazione deve essere conservata ed
esibita al fisco se richiesta; la stessa
va presentata al C.A.F. se ci si avvale
della consulenza dello stesso.
Per gli interventi condominiali, occorre
esibire anche copia del verbale
assembleare da cui risulta la delibera
relativa.
Ai quattro punti tradizionali
interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti;
interventi sull'involucro di
edifici esistenti;
installazione di pannelli solari;
sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale;
lo scorso anno fiscale sono stati
introdotte tre nuove agevolazioni:
acquisto e posa di schermature
solari. Tali schermature devono fare
corpo con le finestre; non devono
essere liberamente montabili e
smontabili dall'utente e non devono
essere applicate a superfici esposte
a nord;
acquisto e posa di impianti di
climatizzazione invernale a biomasse;
acquisto, istallazione e messa
in opera di dispositivi multimediali
per controllo remoto. Si tratta di
dispositivi che consentono, a
distanza, l'
accensione, lo
spegnimento, la regolazione e
controllo dei consumi degli impianti
di riscaldamento e la produzione di
acqua calda.
Spendiamo qualche riga per i
quadri F e G
Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze
e altri dati. Se avete chiuso la vostra
dichiarazione degli anni scorsi a debito,
il quadro F riporta gli acconti
trattenuti dall'INPS, sia per l'I.R.Pe.F.,
sia per la cedolare secca di una casa in
affitto. Questi dati sono riportati nel
precompilato dell'A.d.E o, se vi
avvalete di un C.A.F., sono gia' presenti
nel quadro F che attinge alla
dichiarazione dello scorso anno. E' sempre opportuno dare un'occhiata per
verificare la concordanza fra quanto
riportato nella CU dell'INPS e quanto
figura nelle caselle del quadro F.
Se, per motivi particolari, avete dovuto
pagare un acconto con mod. F24, il
relativo importo va trascritto
nell'apposita casella in base alla
natura dell'
acconto. Ovviamente dovrete
conservare la ricevuta del mod. F24 fra
la documentazione della dichiarazione,
per un'eventuale esibizione al fisco nel
caso vi venisse richiesto.
La novita' di quest'anno riguarda chi ha
un'abitazione concessa per locazioni
brevi tramite un intermediario (tipo
Airbnb o Booking). Al canone che vi e' stato corrisposto e' stata effettuata una
ritenuta del 21% relativa alla cedolare
secca e tale ritenuta, per la quale vi
e' stata fornita apposita certificazione,
deve essere iscritta al rigo F9.
Quadro G - Crediti d'imposta. Dei numerosi casi di credito
d'imposta, accenno soltanto a due
fattispecie, che ricadono di tanto in
tanto nelle dichiarazioni della nostra
categoria.
Rigo G1 - Credito riacquisto della prima
casa. Se vendete la vostra prima casa
e ne riacquistate un'altra, la legge
consente di compensare l'imposta di
registro della seconda con quella che fu
a suo tempo pagata per la precedente. In
genere, questa compensazione viene fatta
dal notaio che fa il rogito della casa
che acquistate, utilizzando, per
quantificare la compensazione, i due
rogiti - di acquisto e di cessione - della casa che avete venduto. E' la
soluzione migliore e non coinvolge la
dichiarazione e il quadro G. Pero' in
alcuni casi non si puo' fare. Se, ad
esempio, avete acquistato la casa
precedente dal costruttore, non avete
pagato imposta di registro, ma IVA
agevolata. In questi casi il notaio non
puo' compensare, ma potete farvi
riconoscere l'agevolazione in
dichiarazione dei redditi. Al CAF
dovrete presentare tutti e tre i rogiti:
quello di acquisto della casa attuale e
quelli di vendita e acquisto della casa
precedente. Vi verra'
riconosciuto un
credito d'imposta pari alla cifra
inferiore fra le due tassazioni, che puo' essere utilizzato ad abbattimento della
vostra imposta lorda. Nel caso di
comproprieta' della casa il credito
d'imposta e' diviso fra i proprietari. Il
credito del coniuge che non ha redditi
da abbattere non puo', in nessun caso,
essere utilizzato dall'altro coniuge, ma
restera' in essere per dieci anni (potra' essere utilizzato, ad esempio, per
pagare l'IMU o un'imposta di successione,
ma sempre dal titolare; al decimo anno
la quota residuata si estinguera').
Rigo G2 - Crediti per canoni di
locazione non percepiti. Se avete una casa locata ad uso
abitativo e il vostro inquilino non paga,
dovete comunque pagare l'imposta
sull'affitto che non avete percepito,
sino a quando non otterrete dal Giudice
un provvedimento di convalida di sfratto
per morosita'. Nella sentenza sara' indicato il termine dal quale il canone
non
e' stato piu' corrisposto. Avrete
diritto ad un credito d'imposta che non e' certo pari alla somma che non avete
incassato, bensi' all'imposta pagata in
piu' negli anni di inadempienza del
locatario. Occorre pertanto ricalcolare
l'imposta degli anni in questione,
sostituendo al canone non percepito la
rendita catastale rivalutata (perche' comunque il fisco un'imposizione la
pretende). Tale calcolo non e' agevole e
vi consiglio di farvi assistere da un
CAF.
Aprile 2018
Filippo Vasta
Il Fondo Sanitario Integrativo
di Intesa SanPaolo e la dichiarazione
dei redditi.
Spese Sanitarie e Redditi Diversi. (rigo
D7 del mod. 730).
Sia che vi facciate assistere da un
C.A.F., sia se procediate in autonomia,
la base di partenza e' ormai costituita
dal precompilato dell'Agenzia delle
Entrate. Non si puo' pertanto prescindere
dall'accennare a quanto si trova su tale
elaborato, in particolare quando si e' associati ad un Fondo Sanitario
Integrativo.
I flussi forniti dal Fondo Sanitario
all'A.d.E. (peraltro su schemi fissati
dal fisco stesso) sono rigorosamente per
cassa e quindi riguardano gli importi
per prestazioni che il Fondo ha
liquidato dal 1o gennaio al 31 dicembre
2017. Di conseguenza, nel precompilato,
tutti gli accrediti effettuati in anno
diverso da quello in cui il contribuente
ha sostenuto la spesa sanitaria
affluiscono fra i Redditi Diversi e sono
automaticamente assoggettati a imposta
sul reddito.
Occorre pero' precisare che le
prestazioni del Fondo Sanitario hanno
carattere risarcitorio e non possono
essere considerate, ancorche'
riconosciute in un anno diverso da
quello in cui e' stata sostenuta la spesa.
Diventano pero' reddito nel caso
in cui il contribuente ha chiesto la
detrazione del 19% per l'intera spesa
sostenuta, al lordo degli importi che
gli sono stati successivamente
rimborsati.
Pertanto il contribuente dovra' fare
alcune verifiche. In pratica egli
trovera' nel rigo D7 del precompilato,
fra i Redditi Diversi da sottoporre a
imposta:
- Gli accrediti del Fondo avvenuti nei
primi mesi del 2017 a fronte di spese
mediche sostenute nel 2016. Il
contribuente deve verificare se nella
denuncia dei redditi dell'anno scorso
tali spese erano state detratte al lordo
o al netto dei rimborsi. In quest'ultimo
caso (se i rimborsi erano stati
sottratti), gli importi vanno cancellati
dal rigo D7 perche' nulla e'
dovuto al
fisco;
- 26e quote differite riconosciute nel
luglio 2017 a fronte di spese mediche
del 2016. Anche in questo caso il
contribuente verifichera' se nella
dichiarazione del 2017, relativa ai
redditi del 2016, ha portato in
detrazione le spese mediche al netto
della sola quota immediata, oppure ha
sottratto alla spesa totale sia la quota
immediata, sia quella differita. Nel
primo caso, deve assoggettare la
differita a imposta, lasciandola nel
rigo D7, nel secondo caso, tali quote
vanno cancellate perche' nulla e' dovuto
al fisco.
Cosa iscrivere nel quadro E, rigo 1
Ovviamente e' opportuno mantenere
coerenza anche nella dichiarazione di
quest'anno. E' consigliabile quindi
portare in detrazione le spese mediche
del 2017 al netto sia dei rimborsi gia' incassati in corso d'anno, sia di quelli
riferiti a fatture pagate nel 2017 e
presentate al Fondo per il rimborso
verso la fine dell'anno o nei primi mesi
del 2018, i cui rimborsi sono stati
effettuati nel 2018. In questo modo si
evitera', l'anno prossimo, di dover
sottoporre tali rimborsi a una
tassazione penalizzante.
Per quanto riguarda le quote differite,
per i quiescenti puo' esserci il dubbio
se le stesse vengano o meno corrisposte
in luglio, dato che la loro erogazione
e' collegata ad un risultato di bilancio in
bilico (per gli attivi vengono
senz'altro corrisposte). Le previsioni
sono che anche per quest'anno il
risultato di gestione ne consentira' la
distribuzione integrale. La soluzione
nel complesso piu' lineare e meno
rischiosa e' pertanto quella di
considerare le quote differite come
incassate, portando quindi in detrazione
la spesa sanitaria netta. Nel caso
contrario infatti, a fronte del 19% di
detrazione su queste quote, si dovranno
pagare, l'anno venturo, aliquote del 38%
o del 43%, secondo il proprio reddito.
Quindi considerare le quote differite
come incassate e' la soluzione meno
penalizzante e ci consentira' l'anno
prossimo di non dovere tassare come
reddito delle cifre che reddito non sono
di certo.
Per operare in modo corretto,
raccomandiamo di scaricare dal sito,
oltre al riepilogo annuale delle
prestazioni, anche i singoli prospetti
di liquidazione dei rimborsi e sposarli
alle relative fatture, in modo da
consentire all'operatore che vi
assistera' nella compilazione della
dichiarazione di quantificare le spese
sanitarie e detrarle al netto dei
rimborsi in modo corretto. Stesso
discorso vale per chi intende procedere
a farsi la dichiarazione da se,
utilizzando il precompilato dell'AdE.
Per scaricare i prospetti di
liquidazione, aprire la singola pratica
nel sito e cliccare sul simboletto in
alto a destra.
Per le pratiche gestite in convenzione
(la c.d. diretta), il contribuente si
limitera' a esporre, fra le spese
sanitarie da detrarre, quanto ha
corrisposto, nel corso del 2017, agli
enti o ai medici convenzionati, somme
che corrispondono alle franchigie a
proprio carico. Occorre ignorare quanto
riportato su questa materia nel
precompilato, le cui indicazioni sono
fuorvianti, in quanto legate ai tempi di
pagamento di Previmedical agli enti e
medici convenzionati.
Contributi deducibili. I contributi versati al Fondo
sono deducibili dal reddito sino al
limite di Euro 3.615,20. I contributi
sono deducibili interamente dal reddito
dell'associato al Fondo, ivi compresi
quelli riguardanti i familiari iscritti,
a carico e non a carico.
Questo diritto, la cui vigenza e' stata
sempre da noi affermata ma a volte
contestata da taluni CAF e da qualche
sede periferica dell'Agenzia delle
Entrate, e' stato inequivocabilmente
ribadito dalla risoluzione n. 65/E del 2
agosto 2016 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa. Per
evitare residui dubbi ed equivoci, gia' nel 730 dell'anno scorso era stato
istituito, per questa voce, il codice 13
del Rigo E26.
Il Fondo Sanitario mette a disposizione
degli iscritti l'apposita certificazione,
indispensabile per far valere il diritto
alla deduzione. A coloro che non
accedono a internet, la certificazione
dovrebbe essere inoltrata per posta.
Raccomandiamo a tutti di non recarsi al
CAF a fare la propria dichiarazione
privi di questo documento.
Con le attuali aliquote contributive,
particolarmente se si hanno familiari
non a carico, e' possibile superare il
limite deducibile di Euro 3.615,20. In
questo caso insorge il diritto di
detrarre una percentuale delle spese
rimborsate dal Fondo, secondo la
seguente proporzione:
Totale contributi : contributi tassati =
100 : X
La percentuale dell'ulteriore detrazione
si ottiene pertanto con lo sviluppo di
questa proporzione e porta alla seguente
formula:
100 *(totale contributi - 3.615,20) / totale
contributi
Facciamo un esempio: un socio paga
complessivamente Euro 5.000 di contributi.
Si calcola la quota tassata che sara'
5.000 - 3615,20 = 1.384,80 .
Per questo socio, la percentuale delle
spese rimborsate detraibili sara' quindi: 1.384,80 x 100 = 27,69%
5.000
Il contribuente applichera' questa
percentuale:
- A tutte le somme ricevute dal Fondo
per le pratiche a rimborso (indirette);
- A tutte le quote rimaste a carico del
Fondo (riconosciute da Previmedical agli
enti convenzionati) per le dirette,
e pertanto aggiungera' la cifra cosi'
ottenuta alle proprie spese mediche per
le quali si ha diritto alla detrazione
del 19%. Ovviamente il diritto si
estende al familiare non a carico, nella
dichiarazione di quest'ultimo. Di tutto
occorrera'
conservare i dettagli di
calcolo, per un'eventuale esibizione
all'Agenzia delle Entrate. Il principio
della detraibilita' in percentuale delle
spese rimborsate e' affermato dalle
istruzioni del mod. 730 a pagina 44, ma
non e' spiegato come procedere al loro
conteggio.